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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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IL SETTIMO MOTIVO DI APPELLO DI FININVEST – DANNOINERENTE LE SPESE LEGALISempre con il settimo motivo <strong>di</strong> appello, Fininvest si doleva del riconoscimentodel danno connesso al pagamento delle spese legali. Evidenziava che la tesi delTribunale era che tali esborsi sarebbero stati “sostanzialmente inutili, posto che ladecisione <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma fu presa in base a criteri del tutto <strong>di</strong>versi dallaqualità <strong>della</strong> <strong>di</strong>fesa legale <strong>di</strong> cui CIR si dotò” (cfr. <strong>sentenza</strong> pag. 137). Era palese,secondo l’appellante, l’erroneità <strong>di</strong> tale argomentazione solo ponendo mente alfatto che, a seguito <strong>della</strong> stipula <strong>della</strong> Convenzione tra CIR e famiglia Formentonnel 1988, era sorta una controversia e CIR si era dovuta comunque <strong>di</strong>fendere. Ciòvaleva sia per l’arbitrato che per la fase <strong>di</strong> impugnativa del lodo avanti la <strong>Corte</strong>d’Appello <strong>di</strong> Roma. Per quanto riguardava le spese <strong>di</strong> Cassazione, poi, era lastessa CIR che aveva rinunciato al ricorso.Questa, in comparsa <strong>di</strong> costituzione (pag 256) lamentava trattarsi <strong>di</strong> domandanuova in quanto l’argomento non era mai stato evocato in Tribunale: consideraquesta <strong>Corte</strong> che l’eccezione non ha pregio, trattandosi in verità <strong>di</strong> un sempliceargomento con il quale Fininvest censura la motivazione del primo Giu<strong>di</strong>ce.Nel merito, tuttavia, si deve riconoscere <strong>di</strong>gnità alla tesi del Tribunale, che valutache le spese legali furono “sostanzialmente inutili” alla luce <strong>di</strong> tutte le vicendesopra esposte; ma ciò si <strong>di</strong>ce limitatamente alle spese conseguenti alle statuizioni<strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma (spese processuali del lodo“ribaltate” e spese processuali del giu<strong>di</strong>zio d’appello) ed a quelle sostenute per ilricorso in Cassazione avverso la stessa: infatti, queste spese legali, e non altre,furono conseguenza ingiusta <strong>della</strong> anomalia <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> “corrotta”. Altrettanto,infatti, non si può <strong>di</strong>re delle spese non processuali autonomamente sostenute daCIR nella fase dell’arbitrato, in quanto trattasi <strong>di</strong> esborsi non solo anteriori, ma254

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