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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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avuto buon gioco nel pretendere <strong>di</strong> giungere ad un assetto negoziale definitivoancora più favorevole rispetto a quello offerto da Fininvest nel giugno 1990.La corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta, che portò alla <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong>Roma <strong>di</strong> annullamento del lodo Pratis, non solamente vanificò gli effetti,vantaggiosi per CIR, <strong>della</strong> decisione arbitrale, ma determinò una decisa inversionedei rapporti <strong>di</strong> forza tra le parti, mettendo CIR “con le spalle al muro”, in unacon<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> grande debolezza rispetto a Fininvest, che potè condurre le trattativefino al perfezionamento <strong>della</strong> transazione del 29 aprile 1991 sfruttando fino infondo la sua posizione <strong>di</strong> contraente “forte” ed avendo <strong>di</strong> fronte una controparteresa contrattualmente “debole” con mezzi che in prosieguo <strong>di</strong> tempo sarebberorisultati delittuosi. Nella fase finale e decisiva del confronto fra le parti, il giocodelle forze in campo venne, quin<strong>di</strong>, profondamente alterato, a danno <strong>di</strong> CIR, nonsolo rispetto al tempo <strong>della</strong> trattativa nel quale CIR si era assicurata un vantaggiograzie all’esito favorevole dell’arbitrato, ma anche rispetto al “primo tempo” <strong>della</strong>trattativa, nel quale, in una situazione che era ancora <strong>di</strong> equilibrio fra le parti,Fininvest aveva formulato la proposta del 19.6.90.E’, evidentemente, assai <strong>di</strong>fficile, se non impossibile, come detto in precedenza,stabilire ora in quale precisa misura CIR si sarebbe avvantaggiata, nellaconclusione <strong>della</strong> trattativa con Fininvest, <strong>della</strong> sua posizione <strong>di</strong> forza smantellatadalla corruzione <strong>di</strong> Metta e dall’annullamento del lodo Pratis.Pare alla <strong>Corte</strong> che l’impostazione più prudente e realistica porti a determinarel’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> grandezza <strong>di</strong> questa componente del danno risarcibile in funzionedell’entità del danno <strong>di</strong> cui fino ad ora si è potuto stabilire il preciso ammontare e,tenuto conto del contesto concreto <strong>della</strong> trattativa nella quale si inserì la vicendacorruttiva e <strong>della</strong> sicura capacità <strong>di</strong> gestire il confronto <strong>di</strong> entrambe le parti,soggetti impren<strong>di</strong>toriali e finanziari <strong>di</strong> alto livello, pare equo e prudenziale fissarenella percentuale del 15% del danno come sopra stimato (lire 310.346.833.807,pari ad € 160.280.763,43) la misura <strong>della</strong> “integrazione equitativa” che deve252

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