10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

così intitolato: "Nullità del lodo per violazione <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico in materia<strong>di</strong> limiti ai sindacati azionari <strong>di</strong> voto" e, nel titolo del paragrafo, poi aggiungeva"nullità per violazione dell'art. 823 in relazione all'art. 829 n. 5) CPC".La <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello aveva poi adeguatamente confutato il convincimento degli arbitrisecondo cui i patti <strong>di</strong> sindacato erano scin<strong>di</strong>bili dal resto <strong>della</strong> convenzione e taleconfutazione era stata con<strong>di</strong>visa da autorevole dottrina.Fininvest, ancora, negava qualsiasi irritualità nella assegnazione <strong>della</strong> causa alconsigliere Metta e riteneva irricevibili le considerazioni <strong>di</strong> controparte sullagravosità del ruolo gestito da detto consigliere, sul celere deposito <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> esulle cosiddette rivelazioni del Presidente <strong>della</strong> Consob.Altrettanto infondate erano le valutazioni <strong>di</strong> controparte sui rapporti fra CesarePreviti e Vittorio Metta e sulle ipotetiche movimentazioni finanziarie tra Previti,Acampora, Pacifico e Metta.Quanto al preteso danno da per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance”, Fininvest riba<strong>di</strong>va la formazionedel giu<strong>di</strong>cato sulla <strong>sentenza</strong> Metta. In secondo luogo, evidenziava che CIR nonaveva ottemperato al suo onere <strong>della</strong> prova, in quanto giurisprudenza e dottrina,nel 1991, erano assolutamente prevalenti nell’affermare la nullità dei patti <strong>di</strong>sindacato del tipo <strong>di</strong> quelli sopra evidenziati, con la conseguenza che CIR nonaveva alcuna concreta possibilità <strong>di</strong> ottenere una <strong>sentenza</strong> a sé favorevole.Inoltre, la “chance” era stata in concreto rinunciata da CIR, abbandonando ilricorso che avrebbe potuto coltivare in Cassazione.Infine, CIR nessuna “chance” aveva, stante il fatto che gli altri due componenti delcollegio erano già orientati nel senso <strong>di</strong> accogliere le ragioni <strong>di</strong> Formenton eFininvest sopra prospettate, come emergeva dalle <strong>di</strong>chiarazioni degli stessi, reseavanti il giu<strong>di</strong>ce penale.Fininvest, da ultimo, riteneva che fossero inapplicabili alla fattispecie gli articoli1440 e 1337 CC.Conseguente era la mancanza <strong>di</strong> danno, a qualsiasi titolo preteso da CIR in ragione<strong>della</strong> presente vicenda.25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!