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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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iferite, era agevole rilevare che nessuna <strong>di</strong> tali ragioni era idonea a giustificare unincremento "con criterio equitativo" del danno patrimoniale.Nello specifico, quanto all'acquisto <strong>della</strong> partecipazione del 68,3% <strong>della</strong> Cartiera<strong>di</strong> Ascoli, Fininvest rilevava, in primo luogo, che non aveva senso effettuare unconfronto, come aveva fatto il Tribunale, fra i due scenari, perché totalmente<strong>di</strong>verso era l'oggetto dell'operazione. Nella cd "Proposta Fininvest" del giugno1990 si prevedeva che CIR cedesse un pacchetto azionario <strong>di</strong> minoranza, mentrecon la transazione dell'aprile 1991 CIR aveva acquistato un pacchetto azionario <strong>di</strong>controllo. E se ciò era avvenuto era perché a CIR interessava <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> unveicolo attraverso cui perfezionare l'operazione <strong>di</strong> quotazione dell’E<strong>di</strong>toriale “LaRepubblica” me<strong>di</strong>ante la fusione per incorporazione <strong>di</strong> quest'ultima nella Cartiera<strong>di</strong> Ascoli, che era quotata, ottenendo, quin<strong>di</strong>, il risultato <strong>di</strong> portare in Borsa laRepubblica, riducendo i tempi ed i costi <strong>di</strong> tale processo, il che si erapuntualmente verificato subito dopo la transazione.Quanto all'acquisto da parte <strong>di</strong> CIR <strong>di</strong> un maggior quantitativo <strong>di</strong> azioni Espressorispetto a quanto previsto nella cd Proposta Fininvest, il Tribunale avevaconsiderato nella propria determinazione "equitativa" una componente <strong>di</strong> dannoconseguente al fatto che, nella anzidetta proposta, CIR avrebbe acquisitocomunque la maggioranza del capitale de L'Espresso con un minor esborso <strong>di</strong>circa Lire 60.000.000.000, che peraltro rappresentavano il mero costo <strong>di</strong> acquistodelle azioni aggiuntive. Ma il Tribunale, sosteneva Fininvest, non avevaconsiderato che CIR stessa aveva dato atto nella propria comparsa conclusionale(cfr. ivi par. 514) che essa aveva potuto successivamente ricollocare sul mercato leazioni eccedenti la quota <strong>di</strong> controllo, traendo ad<strong>di</strong>rittura un profitto dall'acquistodell'81,30% in luogo del 51,90%. Tale circostanza era stata documentata già inprimo grado (doc. Fininvest n. 70).Quanto, infine, al raffronto tra il contesto negoziale nel quale fu conclusa latransazione nell'aprile 1991 e quello in cui era maturata la proposta Fininvest del247

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