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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Espresso – oltre alle azioni Cima Brenta, GMP – irrilevanti – e Cartiera <strong>di</strong> Ascoli, <strong>di</strong>cui si <strong>di</strong>rà).E vuol essere questo anche il pregio del calcolo compiuto dalla <strong>Corte</strong> (e da uno deiCTU, nonché, salva l’obiezione <strong>di</strong> principio, con<strong>di</strong>viso da CIR): i valori consideratistanno nel medesimo “perimetro” e riflettono quanto emerge dallo svolgimento inconcreto <strong>della</strong> trattativa. In riferimento alla specifica vicenda <strong>di</strong> causa si può <strong>di</strong>re, infatti,che delle tre ipotesi teoriche elencate dai CTU la più aderente alla realtà dei fatti è laseconda (“variabile quantità”): CIR ha ottenuto un ribasso <strong>di</strong> prezzo perché comprava <strong>di</strong>più (anche quel che non le serviva). Per ad<strong>di</strong>venire, invece, alla misura <strong>di</strong> 104,7 liremld, si deve presumere un qualche inesistente interesse <strong>di</strong> CIR ad acquistare <strong>di</strong> più ed inogni caso fare la comparazione fra perimetri non omogenei (quasi, per <strong>di</strong>rla con CIR,“trascinando all’in<strong>di</strong>etro”, al giugno ’90, il numero <strong>di</strong> azioni Espresso acquistate in più).Per riassumere, a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> questa <strong>Corte</strong>, quest’ultimo metodo è astratto,con<strong>di</strong>zionato da un male inteso senso <strong>di</strong> simmetria tra scambi <strong>di</strong>versi ed avulso dallacontrattazione concretamente svolta, perchè, se si deve procedere al confronto tra ledue situazioni negoziali, la <strong>di</strong>fferenza attribuibile alla variazione del prezzo <strong>di</strong> cessionenon può che risultare dal confronto fra il costo complessivo che si sarebbe sopportatoper acquistare le quantità originariamente previste al prezzo anch'esso originario e ilcosto che per quelle stesse quantità si è invece sopportato in base al nuovo prezzo: datale confronto risulta inequivocabilmente, facendo riferimento al calcolo del Tribunaleche erroneamente non ha contemplato la cessione delle azioni Espresso, la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong>lire/mld. 66,8, effettivamente “risparmiata” da CIR nell'operazione, la quale quin<strong>di</strong> nonha concorso alla formazione dei 458 lire miliar<strong>di</strong> del danno stimato.Alla luce <strong>di</strong> quanto emerso dalla CTU, questa <strong>Corte</strong> ritiene dunque che dallasomma <strong>di</strong> lire 458.046.833.807 in<strong>di</strong>cata dal Tribunale debba essere dedottol’importo <strong>di</strong> lire 86.300.000.000 (per le dette variazioni <strong>di</strong> valore), nonché quello<strong>di</strong> lire 66.800.000.000 (frutto dell’errore <strong>di</strong> calcolo accertato).245

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