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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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cosiddetta analisi <strong>di</strong> sensibilità <strong>di</strong> un modello, per la quale vi erano non una, ma due opiù variabili che variavano simultaneamente.Erano dunque possibili più soluzioni, come avveniva nella pratica, ed i CTUsegnalavano: “se dopo una prima negoziazione i prezzi scendono e aumentano lequantità (come nel nostro caso) si può pensare: a) <strong>di</strong> aver comprato <strong>di</strong> più perché siera ottenuta una riduzione <strong>di</strong> prezzo (variabile prezzo); b) oppure <strong>di</strong> aver ottenuto unribasso <strong>di</strong> prezzo perché si era comprato <strong>di</strong> più (variabile quantità); c) oppure uneffetto congiunto delle due variabili (sinergia tra prezzo e quantità)”.Evidenziavano i CTU che nel caso <strong>di</strong> specie la <strong>sentenza</strong> aveva scelto <strong>di</strong>considerare l'effetto prezzo più l'effetto congiunto quantità per prezzo (ottenutomoltiplicando la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> prezzo per la quantità dell'accordo). Se, peruniformità, si fosse seguita tale impostazione, peraltro meramente prospettata enon “preferita” dai CTU, per L'Espresso occorreva adottare lo stesso criterio usatoper le altre società, che avrebbe portato ad una riduzione del danno <strong>di</strong> 104,7 L/mld.Tutto ciò riportato (in sintesi) per completezza, la <strong>Corte</strong> resta dell’avviso che l’errore<strong>di</strong> calcolo non vada quantificato nella maggior somma <strong>di</strong> 104,7 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire.Innanzitutto, è effettivamente singolare – come più volte rilevato da CIR – che in attod’appello (atto che segna pur sempre i confini del presente giu<strong>di</strong>zio) la stessaFininvest abbia, attraverso il richiamo espresso alla citata relazione “Poli-Colombo”,quantificato il risultato dell’errore <strong>di</strong> calcolo in una somma <strong>di</strong> 71,6 miliar<strong>di</strong> (relazione,pp. 10-13), laddove si intende facilmente che neppure gli stessi Consulenti <strong>di</strong> parteapplicavano quel metodo teorico più tar<strong>di</strong> suggerito ai Consulenti d’ufficio, ed anzi,come si può constatare dalla lettura integrale, applicando un criterio simile a quelloritenuto dalla <strong>Corte</strong>.Ma poi quel metodo è incongruo anche nella sostanza rispetto al caso <strong>di</strong> specie. Fermarestando la teorica vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tutti i modelli illustrati dai CTU, va osservato, infatti,che il semplice e lineare calcolo fatto dal Tribunale per le azioni AME o AMEF risultafondato proprio in ragione <strong>della</strong> sostanziale “parità <strong>di</strong> perimetro” al quale si applica(l’unica vera variazione <strong>di</strong> perimetro tra proposta e transazione è quella delle azioni244

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