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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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periodo precedente alla scadenza del patto <strong>di</strong> sindacato AMEF, che per particolari,importanti decisioni, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo fra i soci, la decisione venisse affidata adun collegio <strong>di</strong> tre esperti, con un meccanismo <strong>di</strong> tipo arbitrale. Detta clausola, comestabilito dalla <strong>sentenza</strong> CdA Roma, era in contrasto con i principi dell'or<strong>di</strong>namentosocietario, non solo perché era assolutamente carente, secondo la convenuta, ilrequisito <strong>della</strong> libera determinazione del socio eventualmente <strong>di</strong>ssenziente, ma anche,e soprattutto perché, col rimettere ogni decisione a terzi estranei, si svuotava edesautorava l'assemblea dalle proprie funzioni. La clausola <strong>di</strong> cui all’art. 5, comma 6,attraverso il trasferimento delle azioni ad una società fiduciaria (la Plurifid),realizzava un patto <strong>di</strong> sindacato c.d. reale, ponendo in essere un meccanismoattraverso il quale al socio <strong>di</strong>ssenziente era anche impe<strong>di</strong>to <strong>di</strong> votare, in violazionedell'obbligo assunto con la convenzione sindacale. Si trattava <strong>di</strong> una modalitàespressamente finalizzata ad evitare inadempimenti agli obblighi assunti in seno alsindacato. Inoltre, il patto CIR - Formenton prevedeva, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo tra isoci sindacati, che la società fiduciaria si sarebbe dovuta astenere dal voto (art 5comma 5 ultima parte), in tal modo violando il principio <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico <strong>di</strong>libero esercizio del voto in assemblea.Dette due pattuizioni, assumeva Fininvest, erano ritenute nulle anche dalla dottrina edalla giurisprudenza più innovatrici.A ciò si doveva aggiungere che il lodo Mondadori era impugnabile avanti la CdA<strong>di</strong> Roma in quanto anche nell’arbitrato rituale <strong>di</strong> equità erano conoscibili lequestioni relative alla nullità per contrarietà a norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico <strong>di</strong>pattuizioni contenute nel contratto.Quanto all’asserito straripamento <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> dai suoi poteri decisori per avereirritualmente rilevato un vizio <strong>di</strong> motivazione del lodo, tra l'altro nonespressamente dedotto da parte appellante Formenton con la citazione in appello, talecensura, a parere <strong>della</strong> convenuta, era insussistente, perché i Formenton avevanoritualmente dedotto il vizio <strong>di</strong> motivazione ritenuto dalla <strong>Corte</strong> alle pagine 29-30(doc. 27 Fininvest) <strong>della</strong> loro impugnazione, formulando il loro secondo motivo, che era24

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