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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Questa <strong>Corte</strong> evidenzia che sul punto “premi <strong>di</strong> controllo” si è già detto sopra ed aciò si rimanda. Si può ancora ripetere che la relazione espone la stima del capitaleeconomico delle società, i cui pacchetti azionari erano oggetto <strong>di</strong> cessione, al fine <strong>di</strong>determinare le variazioni <strong>di</strong> valore che si sono verificate tra il giugno 1990 e l'aprile1991. Detti valori (e le loro variazioni), secondo un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> calcolo elementareed incontrovertibile, sono stati poi attribuiti “pro quota” ai pacchetti azionari oggetto <strong>di</strong>cessione. Il tema dei premi <strong>di</strong> controllo non è stato quin<strong>di</strong> separatamente affrontatoin quanto escluso dall'oggetto <strong>della</strong> CTU, esclusione che trova fondamento nellacircostanza che, sia nel giugno 1990 sia nell'aprile 1991 allorquando infine fuconcluso l'accordo, sempre le parti avevano trattato la cessione <strong>di</strong> pacchetti azionariche implicavano il trasferimento del potere <strong>di</strong> controllo sulle rispettive società. Aifini <strong>della</strong> “<strong>di</strong>fferenza” che interessa, il tema è dunque irrilevante.Rammenta, poi, la <strong>Corte</strong> che Fininvest svolgeva una censura relativa alle modalitàcon le quali il Tribunale aveva fatto il confronto dei prezzi degli scambi azionaririsultanti dalla transazione dell'aprile 1991 con i dati emergenti dai negoziatiintercorsi prima del lodo Pratis, avendo preso in esame il documento del 30.3.1990ed omesso invece <strong>di</strong> considerare le azioni Espresso.Sul primo punto, la <strong>Corte</strong> rileva che è pur vero che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure,allorché ha effettuato il raffronto con la transazione del 1991, ha preso ariferimento impropriamente il “piano accordo con Fininvest” del 30.3.1990,anziché la “proposta Fininvest” 19.6.1990 (che però sembra poi “recuperare” nelsuccessivo ragionamento), ma, come si è notato in precedenza, sia l’”accordo” chela “proposta” recano gli stessi valori inerenti ai titoli oggetto <strong>di</strong> scambio (azioniAME or<strong>di</strong>narie a lire 40.000 ciascuna, azioni AME privilegiate a lire 27.500ciascuna, azioni AME <strong>di</strong> risparmio a lire 15.000 ciascuna: cfr. infatti, per pianoaccordo 30.3.1990, doc I 1 CIR e, per proposta Fininvest 19.6.1990, doc I 4 CIR):il rilievo è dunque ininfluente (il problema, semmai, si pone in relazione al“perimetro” oggetto <strong>di</strong> comparazione, ma sul punto ci si accinge a <strong>di</strong>re).238

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