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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Queste <strong>Corte</strong> evidenzia che nella Relazione si è precisato [punto g), pag. 108] che"nella determinazione del patrimonio netto contabile sono stati dedotti (o aggiunti per ilpercipiente) i <strong>di</strong>viden<strong>di</strong> deliberati", dopo aver precisato al precedente punto a) nellastessa pagina, che "le elaborazioni prescindono dagli effetti dell'accordo finale tra leparti (<strong>di</strong>viden<strong>di</strong> ed eventualmente altro)". Si tratta <strong>di</strong> una scelta esplicita operata daiCTU (a fronte delle contrapposte opinioni dei Consulenti <strong>di</strong> parte), che appare non solomotivata, ma evidentemente finalizzata ad “omogeneizzare” in concreto, anche in tema<strong>di</strong> <strong>di</strong>veden<strong>di</strong>, le valutazioni alle due date (si ricor<strong>di</strong> che fine <strong>della</strong> consulenza eral’in<strong>di</strong>viduazione delle “variazioni”).Infine, per quanto riguardava il rilievo sette, ripreso in comparsa conclusionale apagg 214 e segg., Fininvest riba<strong>di</strong>va che i CTU avevano affermato a pag. 75 ed apag. 100 <strong>di</strong> "sentirsi vincolati” dalla circostanza che il quesito faceva riferimentoalle società/aziende e non ai pacchetti azionari oggetto <strong>di</strong> scambio. Su questopunto i CT <strong>di</strong> Fininvest si erano <strong>di</strong>ffusamente soffermati, in particolare alle pagg.7-9 <strong>della</strong> Relazione del 30.4.2010 ed alle pagg. 7-9 <strong>della</strong> replica del 21.5.2010. Afronte <strong>di</strong> ciò il paragrafo iniziale <strong>della</strong> CTU "la variazione <strong>di</strong> valore" (pag. 3dell’elaborato) introduceva la relazione con la seguente affermazione: "LaConsulenza Tecnica d'Ufficio risponde al quesito posto dalla <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong>, sezioneseconda, misurando in complessivi 86,3 L/mld totali (pari a 44,5 €/mil) la "variazione<strong>di</strong> valore" nel periodo tra il 19.6.1990 e il 29.4.1991 delle società interessate allatransazione tra Fininvest e CIR"; tuttavia, puntualizzava Fininvest, la variazione <strong>di</strong>valore <strong>di</strong> Lire 86,3 mld in realtà non si riferiva alle "società" ma era riferita aipacchetti azionari oggetto <strong>di</strong> scambio, come si evinceva dal Quadro 6 a pag. 93<strong>della</strong> stessa CTU: ciò comportava la mancata considerazione dei premi <strong>di</strong> controllo.Fininvest pertanto chiedeva “…<strong>di</strong> invitare i CTU a precisare se la misura dei "premi <strong>di</strong>controllo" in<strong>di</strong>cata nella relazione <strong>di</strong> CT <strong>di</strong> Fininvest del 30.4.2010... per i <strong>di</strong>versipacchetti oggetto <strong>di</strong> scambio sia conforme alle in<strong>di</strong>cazioni fornite dalla dottrina edalla prassi dell'epoca ...e quale sia l'effetto ... dell'applicazione dei suddetti premiai valori delle partecipazioni oggetto <strong>di</strong> scambio ...".237

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