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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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CIR e AME Classica)”. Inoltre, il metodo dei multipli era già utilizzato dalprofessor Saita.Considera questa <strong>Corte</strong> che già le affermazioni <strong>di</strong> Fininvest contengono la rispostaad alcune doglianze: per AMEF e Finegil non era stato utilizato il metodo mistopatrimoniale/red<strong>di</strong>tuale in quanto queste erano hol<strong>di</strong>ng pure.In relazione al metodo valutativo utilizzato, i CTU bene hanno fatto, fedeli almandato ricevuto e con l’accordo dei consulenti <strong>di</strong> parte (verbale riunione 23-3-2010), a rapportarsi ai meto<strong>di</strong> valutativi all’epoca più utilizzati: si evince dagli atti(si veda il “quadro 4”, relativo al periodo ’89-’95: i primi “multipli” significativiappaiono solo nel ’94) la sostanziale inesistenza in quegli anni <strong>di</strong> stime compostecon esclusivo riferimento ai multipli. Risulta, insoma, esatta e ben documentata laconclusione - dopo quanto esposto nella relazione peritale (par. 1.9, pag. 51-52) – cuigiungono i Consulenti a proposito del ricorso ai multipli: "fino a quel momento(1994) la pratica professionale conosceva ben poco, nella sostanza, la materia. Ciò dàil senso <strong>di</strong> quanto poco contasse, nel 1990-1991, quel metodo semisconosciuto (enoto solo nelle strette cerchie accademiche)".Tali motivate considerazioni, delle quali questa <strong>Corte</strong> non ha motivo <strong>di</strong> dubitare anche allaluce dell’autorevolezza e dell’esperienza del consesso peritale, giustificano e rendonoapprezzabile il metodo utilizzato dai CTU, a prescindere dal fatto che esso fosse noto adun singolo accademico, dall’analisi del quale i CTP <strong>di</strong> Fininvest espungevano leconclusioni più favorevoli evidenziate in comparsa conclusionale a pagina 232.Quanto, poi, al rilievo sei, Fininvest lamentava che i CTU avessero proceduto allavalutazione delle società senza tenere conto <strong>di</strong> quanto previsto dall’articolo 5dell’Accordo, che stabiliva che le compraven<strong>di</strong>te dovevano intendersi “con <strong>di</strong>rittoall’acquisto <strong>di</strong> <strong>di</strong>viden<strong>di</strong> deliberati o posti in pagamento dall’1.1.1991” (e quin<strong>di</strong> esclusigli acconti <strong>di</strong> <strong>di</strong>videndo pagati anteriormente alla stessa data). Chiedeva pertanto <strong>di</strong>invitare i CTU ad integrare quanto affermato ... precisando gli effetti sui valori oggetto<strong>di</strong> loro stima ove si tenesse conto dell'attribuzione dei <strong>di</strong>viden<strong>di</strong> prevista dall'art. 5dell'Accordo 29.04.1991.236

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