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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Non era vero, secondo Fininvest, che le con<strong>di</strong>zioni <strong>della</strong> transazione si eranodeterminate in modo deteriore per CIR, in quanto nel frattempo era intervenuta insfavore <strong>di</strong> Fininvest la legge Mammì (L. 223 del 1990).Pretestuoso era poi il coinvolgimento <strong>di</strong> Fininvest: infatti, Silvio Berlusconi nonaveva subito alcuna condanna penale, essendo stato estromesso dal giu<strong>di</strong>zio perl’applicazione <strong>della</strong> norma <strong>di</strong> cui all’articolo 129 CPP e Cesare Previti nonsvolgeva alcun ruolo <strong>di</strong> institore per Fininvest.A tutto voler concedere, comunque, la <strong>sentenza</strong> “Metta” doveva considerarsiintrinsecamente giusta: infatti, in coerenza con risalente giurisprudenza (Cass.25.1.1965 n. 136), la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> CdA correttamente aveva ritenuto che leclausole 2 e 5 <strong>della</strong> convenzione 21.12.1988, con le quali venivano spartiti i postinel consiglio <strong>di</strong> amministrazione AMEF, erano contrarie alle norme imperativerelative alla nomina ed alla revoca degli amministratori (art 2383 CC), così comequelle relative alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare (art 2386CC), che riservavano dette incombenze all’assemblea dei soci.Inoltre, la <strong>sentenza</strong> “Metta” aveva correttamente ritenuto la nullità <strong>della</strong> clausolache imponeva gli amministratori AMEF e Mondadori <strong>di</strong> uniformarsi alle <strong>di</strong>rettivedei soci CIR e Formenton nella gestione sociale: sul punto valeva Cass. 10.4.1965n. 635.Anche in or<strong>di</strong>ne alla questione relativa all’obbligo <strong>di</strong> votazione in conformità delleproposte dei consigli <strong>di</strong> amministrazione, nessun appunto poteva essere mosso alla<strong>sentenza</strong> “Metta”, che ne aveva ritenuto la nullità per violazione dell’articolo 1372CC, in quanto così facendo si sarebbe spogliata l’assemblea delle sue prerogative.Fininvest si soffermava poi sull’obbligo <strong>di</strong> astensione dal voto in caso <strong>di</strong> contrastoin or<strong>di</strong>ne alle decisione da adottare e sul trasferimento fiduciario delle azioni ad unterzo estraneo alla società, una società fiduciaria, con conseguente "espropriazione "del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto. II punto costituiva, a detta <strong>di</strong> Fininvest, il car<strong>di</strong>ne centrale <strong>della</strong>motivazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello e colpiva l'art. 2, comma 12, e l'art.5, comma 6, <strong>della</strong> convenzione. La prima delle due clausole prevedeva, per il23

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