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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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isolto nella scelta del tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento me<strong>di</strong>o normale atteso (i), come detto allepagine 26 e 75-76 <strong>della</strong> relazione.In particolare, alla pag. 26 si legge "...si ricorda che il tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento normale(i), applicato al capitale netto rettificato, esprime una misura <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mentogiu<strong>di</strong>cata sod<strong>di</strong>sfacente, tenuto conto del grado <strong>di</strong> rischio che il settore e l'aziendaincontrano." Alle pagine 75-76 poi si afferma: "abbiamo fatto in modo che (oltre albuon senso) la piena comprensione <strong>della</strong> gestione aziendale (marketing,tecnologia, strategie, ecc.) non fosse mai <strong>di</strong>menticata; cioè non risultasse mai"schiacciata" dai processi valutativi (formule, assunti, input) complessi edarticolati, come spesso può accadere...”. Può anzi notarsi – ma lo si è già detto nelriferirla - che in realtà tutta la consulenza è permeata dalle valutazioni circal’andamento economico e l’evoluzione dei mercati <strong>di</strong> riferimento.Considera, pertanto, questa <strong>Corte</strong> che, pur nella delicatezza <strong>della</strong> scelta, un addebitoche sicuramente non può essere mosso al collegio peritale, per tutto quanto sopra si èletto, è quello <strong>di</strong> avere sottovalutato un qualche fattore o parametro rilevante ovvero <strong>di</strong>non avere fornito una adeguata e trasparente motivazione (con riserva <strong>di</strong> meglioprecisare in or<strong>di</strong>ne al fattore “i”, allorché <strong>di</strong> seguito si esamineranno i punti 4 e 8).Per quanto riguarda il secondo motivo <strong>di</strong> doglianza, ripreso in comparsaconclusionale alle pagg. 186 e segg, Fininvest considerava (v. in particolare,comparsa conclusionale a pag. 189 e segg.) che con riferimento alla stima delRed<strong>di</strong>to Normalizzato ("R") relativo alle società oggetto <strong>di</strong> valutazione, i CTU silimitavano ad evidenziare che il valore <strong>di</strong> “R” usato al fine del calcolo delGoodwill/Badwill veniva sottoposto ad una verifica <strong>di</strong> sostenibilità, <strong>di</strong> contenutosostanziale, per la Repubblica e AME" (lettera “i” pag. 108), ma <strong>di</strong> tale analisi,riguardante la "verifica <strong>di</strong> sostenibilità" <strong>della</strong> variabile “R”, non era riportatoalcun dettaglio nella relazione dei CTU (né con riferimento a la Repubblica, nécon riferimento ad AME); né, più in generale, erano esplicitati i criteri ed icalcoli utilizzali per la stima <strong>della</strong> variabile “R”. Fininvest riproponeva quin<strong>di</strong> i228

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