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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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argomenti esposti nella parte generale – ritiene che la soluzione offerta dai CTUnon può essere confermata solo con il rilievo formale che il quesito facevariferimento ai “valori delle società e delle aziende” e non già a quello dei pacchettiazionari: la <strong>Corte</strong> ha inteso procedere alla valutazione delle aziende in sé in quantol’oggetto sia <strong>della</strong> “proposta” del 19.6.1990 sia <strong>della</strong> transazione era non già iltrasferimento <strong>di</strong> quote azionarie <strong>di</strong> minoranza, ma, sempre, del controllo <strong>di</strong>società/aziende, pur esprimendosi i valori proposti e pattuiti con riferimento aquello delle azioni oggetto <strong>di</strong> cessione: tutta l’operazione era pacificamentefinalizzata all’acquisto del controllo su AME ed AMEF da una parte e suL’Espresso, la Repubblica e Finegil dall’altro.Così inquadrata la questione, si risolve in ra<strong>di</strong>ce il problema sottoposto dalle partiai CTU, nel senso che quel che rileva ai nostri fini è la “<strong>di</strong>fferenza” tra i valori delgiugno ’90 e dell’aprile ’91, valori in entrambi i casi già comprendentiunivocamente il controllo delle <strong>di</strong>verse società.In definitiva, a questa <strong>Corte</strong> preme considerare che, se è vero che gli scambiavvennero per pacchetti azionari, il tutto era inteso però – data l’entità deipacchetti - al possesso delle aziende ed al potere <strong>di</strong> controllo sulle stesse, con laconseguenza che il valore delle aziende–società, come valutato dai CTU in modoanalitico e dettagliato nei termini sopra in<strong>di</strong>cati (cfr. elaborato pag. 62, Capitolo 1,§ 1.11), include anche il dato economico del premio <strong>di</strong> controllo, valore che anchei prezzi delle azioni, sia proposti nel giugno ’90 che pattuiti nell’aprile ‘91, giàempiricamente contenevano “pro quota”.A fronte del complesso elaborato, con note alla CTU in data 5.10.2010, riprese poiin comparsa conclusionale (pagg. 182 segg), Fininvest svolgeva otto richieste <strong>di</strong>chiarimenti al collegio peritale, sulle quali questa <strong>Corte</strong> forniva già sinteticherisposte con or<strong>di</strong>nanza riservata, escludendo la necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre un supplemento<strong>di</strong> perizia, ancora oggi sollecitato, ma non necessario, come ci si accinge a <strong>di</strong>re nellospecifico.226

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