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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Fininvest (19.6.1990) l'in<strong>di</strong>ce era <strong>di</strong> 1.451; alla data <strong>della</strong> transazione (29.4.199)era <strong>di</strong> 1.350. Nel periodo che maggiormente interessa esso era <strong>di</strong>minuito del 7%,avendo raggiunto il minimo assoluto il 30.11.1990 (986, pari al -32%).Nell'interpretazione <strong>di</strong> queste informazioni, i CTU ricordavano che il "settoreMe<strong>di</strong>a" era vasto e comprendeva anche altri settori, oltre a quello e<strong>di</strong>toriale(giornali, perio<strong>di</strong>ci, libri e simili).L’elaborato peritale è stato oggetto <strong>di</strong> viva censura da parte <strong>di</strong> Fininvest, che nellacomparsa conclusionale (pagg. 162 segg.) lamenta l’insufficienza dellemotivazioni, che non sarebbero tali da lasciare comprendere fino in fondo l’iterseguito dai CTU, specialmente in relazione al modo con il quale vengono valutati ifattori “R” (red<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o normale) ed “i” (tassi <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento normale) nel caso<strong>di</strong> specie, con la conseguenza che l’elaborato non sarebbe coerente né con le“linee guida 2009”, parametro metodologico usato oggi dai valutatori, né con iprincipi e meto<strong>di</strong> del 1989, vigenti al momento dei fatti. In particolare,l’appellante Fininvest censura l’elaborato, che si comporrebbe <strong>di</strong> “sole 19 pagine<strong>di</strong> relazione” (pag. 160 comparsa conclusionale), evidentemente riferendosi alleconclusioni relative alle aziende valutate in concreto (nda: dopo avere peròesposto metodologicamente i principi <strong>di</strong> riferimento nella parte generale).Inoltre, l’appellante lamenta omissioni riguardo al momento valutativo, tenutoconto che questo si fonda su un unico criterio (pag. 169 conclusionale), nonprende in considerazione l’utilizzo <strong>di</strong> metodologie <strong>di</strong> riscontro e <strong>di</strong> controllo (pag.171) e non sviluppa analisi <strong>di</strong> sensibilità o <strong>di</strong> scenario (pag. 175), cosicchél’elaborato è pervenuto a conclusioni prive delle essenziali e necessariefondamenta.Osserva la <strong>Corte</strong> che Fininvest non tiene conto che le premesse <strong>della</strong> CTU sonoparte fondamentale per l’elaborazione e la motivazione delle conclusioni finaliriferite alle singole aziende oggetto <strong>di</strong> valutazione. Infatti, pur nella onestamente<strong>di</strong>chiarata approssimazione del momento valutativo, che non può essereconsiderato come frutto <strong>di</strong> una “scienza esatta” (ma ciò vale per tutte le221

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