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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Quanto al presunto atto corruttivo rapportato alla <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> CdA <strong>di</strong> Roma, Fininvestevidenziava che la pronuncia era stata assunta all’unanimità dai tre magistrati componenti ilcollegio (Presidente Arnaldo Valente, consigliere estensore Vittorio Metta e consigliereGiovanni Paolini).Fininvest precisava che “allorché, in punto <strong>di</strong> contestazione accusatoria, si sostenga cheuna determinazione collegiale, anziché il prodotto <strong>di</strong> un'autonoma scelta collettiva,imputabile quin<strong>di</strong> all'organo collegiale nel suo complesso, rappresenti invece ilrisultato raggiunto attraverso l'alterazione del regolare proce<strong>di</strong>mento formativo <strong>della</strong>volontà collegiale, addebitabile ad un singolo soggetto, occorre fornire prova rigorosa <strong>di</strong>una condotta, da parte <strong>di</strong> quest'ultimo, se non <strong>di</strong> vera e propria coartazione eprevaricazione, almeno <strong>di</strong> concreto con<strong>di</strong>zionamento esercitato sulla volontà deicomponenti del collegio o <strong>di</strong> alcuni <strong>di</strong> essi, che si siano orientati ad operare proprio infunzione <strong>di</strong> quell'illecito intervento" (Cass. Penale, SU 30.10.2002, ricorrenteCarnevale).Nella fattispecie, nulla <strong>di</strong> tutto questo era avvenuto, poiché il teste Paolini nel corsodel <strong>di</strong>battimento penale, sentito all'u<strong>di</strong>enza del 25.02.2002, aveva fatto presente che lacamera <strong>di</strong> consiglio relativa al giu<strong>di</strong>zio civile in questione era stata tenuta in modo deltutto fisiologico: dopo aver avuto conoscenza <strong>di</strong> quelli "che si chiamano gli attiregolamentari, cioè <strong>di</strong> citazioni, comparse e cose del genere, e che si sono messi a<strong>di</strong>sposizione del terzo componente del Collegio… il Collegio si convinse epronunciò sul lodo come pronunciò". Non vi fu pertanto nessun indebitocon<strong>di</strong>zionamento da parte del giu<strong>di</strong>ce relatore nei confronti degli altri componenti delcollegio.Pertanto nessuna influenza potrebbe avere avuto sulla formazione del giu<strong>di</strong>zio civiled'appello l'ipotetica corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta.A ciò si doveva aggiungere che la <strong>sentenza</strong> “corrotta”, che tra l’altro era soggettaal controllo <strong>della</strong> Cassazione, non aveva determinato in alcun modo CIR aconcludere l’accordo transattivo 29.4.1991.22

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