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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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'giusto prezzo' <strong>della</strong> permuta, ma quale sarebbe stato il risultato economico <strong>della</strong>negoziazione fra le parti" (quella concreta negoziazione tra quelle determinate parti)"qualora la fase precontrattuale fosse stata interamente espletata in un ambiente noninquinato dall'illecito", donde la "conclusione che, in assenza dell'illecito..., la transazionesarebbe stata conclusa quantomeno ai valori in<strong>di</strong>cati nella proposta Fininvest del giugno‘90". In altre parole, se la censura <strong>di</strong> Fininvest sottesa alla sua richiesta <strong>di</strong> CTU comeformulata intende sostituire il primo termine del confronto adoperato dal Tribunale per lavalutazione del danno (cioè, la proposta del giugno '90) con una stima dei valori <strong>di</strong> mercato,essa è evidentemente inconferente con il danno ammissibilmente allegato e da accertare infatto: dalla "proposta Fininvest" non si può infatti prescindere proprio per la sua storicaconcretezza, che prevale su qualsiasi "standard" estimatorio, e per la sua specifica riferibilitàsoggettiva alla stessa parte in causa, che supera ogni altro più generale riferimento.Se ed in quanto, invece, la censura si riferisce alla necessità <strong>di</strong> "depurare" da fattori nonderivanti dall'illecito il secondo termine del confronto (cioè, i prezzi stabiliti in sede <strong>di</strong>transazione), essa deve trovare accoglimento per quanto <strong>di</strong> ragione.Il tema, infatti, delle "spiegazioni alternative" alle variazioni dei valori dei beni scambiatinon è un'eccezione in senso proprio che risulti tar<strong>di</strong>va, come ha obiettato l'appellata CIR: sitratta <strong>di</strong> un argomento <strong>di</strong>fensivo già prospettato in subor<strong>di</strong>ne, pur con scarso dettaglio, daFininvest in primo grado, come ha del resto osservato questa <strong>Corte</strong>, senza ricevereargomentate repliche sul punto, nel motivare l'or<strong>di</strong>nanza istruttoria.Né si può con<strong>di</strong>videre l'ulteriore, ra<strong>di</strong>cale obiezione <strong>di</strong> CIR, secondo la quale le con<strong>di</strong>zionispartitorie (i prezzi) <strong>della</strong> transazione del '91 sono state determinate soltanto da rapporti <strong>di</strong>forza, senza che le valutazioni economiche ed aziendali avessero un qualsiasi rilievo (cfrcomparsa conclusionale pag 26).Infatti, non si può prescindere – come puntualmente rileva Finivest (concl. pp. 116 ss.) - daquanto emerge dalla lettera Cofide (Compagnia Finanziaria De Benedetti) del 19 febbraio1991 – si è dunque in un momento successivo alla <strong>sentenza</strong> corrotta - a Giancarlo Foscale eOliver Novik (doc CIR B 25), che accompagna la “minuta riunione 18/2/1991”: si puònotare come le parti <strong>di</strong>scutano <strong>di</strong> una possibile valutazione delle azioni oggetto <strong>di</strong> scambio211

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