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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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La materia era talmente controversa, quin<strong>di</strong>, che, come risulta dalla motivazione, illodo Pratis fu sì reso in modo favorevole a CIR, ma fu deliberato a maggioranza enon all’unanimità.La <strong>sentenza</strong> “Metta”, dunque, non era stata un fatto avulso dalla realtà giuri<strong>di</strong>cache si attagliava alla fattispecie ma, anzi, era un atto giu<strong>di</strong>ziale che si basava sufondate considerazioni <strong>di</strong> fatto e giuri<strong>di</strong>che.Proprio coerentemente con la “fisiologia” del processo e la normalità <strong>della</strong><strong>sentenza</strong> Metta, CIR procedette con ricorso in Cassazione ribadendo le proprieragioni. Ciò non escluse, però, che le parti giungessero ad una transazione inpendenza del ricorso (atto 29.4.1991), che ebbe totale e puntuale applicazione.CIR non poteva dunque asserire che quell’accordo fosse stato negoziato in unaposizione sfavorevole e <strong>di</strong> debolezza.Ne conseguiva l’improponibilità delle domande svolte da CIR: infatti, nonpotendosi dubitare dell’effettiva esistenza, all’epoca dei fatti, <strong>di</strong> una “res dubia”fra le parti, si doveva concludere che l’accordo transattivo aveva definitivamenteed inoppugnabilmente definito la questione che CIR pretendeva <strong>di</strong> sollevare “exnovo”, chiedendo <strong>di</strong> fatto una rideterminazione delle con<strong>di</strong>zioni <strong>della</strong> transazionemedesima.In secondo luogo, l’esame delle domande <strong>di</strong> CIR era precluso, a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>Fininvest, dal giu<strong>di</strong>cato formatosi in relazione alla <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> CdA <strong>di</strong> Roma14.1.1991 e depositata in Cancelleria il successivo 24.1.1991.A ciò Fininvest aggiungeva l’eccezione preliminare <strong>di</strong> prescrizione: trattandosi <strong>di</strong>allegazione relativa alle ipotesi <strong>di</strong> cui agli artt 1337, 1440 e 2043 CC, rapportabili dunque afattispecie <strong>di</strong> responsabilità aquiliana, il termine prescrizionale quinquennale <strong>di</strong> cuiall’articolo 2947 CC era abbondantemente scaduto, anche tenuto conto del fatto chel’articolo 2935 CC, <strong>di</strong>sponendo che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il<strong>di</strong>ritto può essere fatto valere, si riferisce solo alla possibilità legale <strong>di</strong> esercizio del <strong>di</strong>ritto enon ad un semplice impe<strong>di</strong>mento fattuale (Cass. 23.10.2003 n. 15858).21

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