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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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spartizione da essa certamente non voluta e quin<strong>di</strong> subita (testimonianzeConfalonieri e Foscale).Considera questa <strong>Corte</strong> che la allegazione <strong>di</strong> Fininvest appare paradossale, tenutoconto degli esiti <strong>della</strong> trattativa, nel senso che se si dovesse tener conto <strong>di</strong> questo“nuovo” fattore intervenuto a svantaggio <strong>di</strong> Fininvest, il <strong>di</strong>fferenziale negativo perCIR fra la proposta del giugno 1990 e la transazione finale sarebbe ad<strong>di</strong>ritturamaggiore <strong>di</strong> quello allegato.Rileva la <strong>Corte</strong> che trattasi comunque <strong>di</strong> una mera affermazione contraddetta daifatti, se è vero, come evidenzia CIR nella sua costituzione in appello (pag. 249),che gli stessi rappresentanti <strong>di</strong> Fininvest, Oliver Novick e Giancarlo Foscale chiarironoa CIR la posizione <strong>della</strong> loro società nei termini così sintetizzati: "Fininvest non intendevendere alcun cespite/partecipazione <strong>di</strong> Mondadori e non è obbligata dalla leggeMammì, poiché gli attuali equilibri azionari vedono chiaramente le famiglieFormenton e Mondadori controllare la Mondadori stessa" (cfr.verbale <strong>della</strong> riunionetenutasi il 18.2.91 redatto da Borghesi e inviato a Novick e Foscale il 19.2.1991,prod. CIR B 25).Quanto poi alla doglianza <strong>di</strong> Fininvest - atto <strong>di</strong> appello pag 111 - secondo cui “latransazione del 1991 ebbe un perimetro non confrontabile, <strong>di</strong>verso e più ampiorispetto alle ipotesi considerate nell'anno precedente (anche in relazione all'entratain vigore delle Legge Mammì)…” per cui “…ne derivava che, già per tale ragione,non aveva alcun senso effettuare ai fini dell'in<strong>di</strong>viduazione del danno e <strong>della</strong> provadel suo ammontare il confronto fra quella che il Tribunale definiva la ‘spartizionecorrotta’ (la transazione dell'aprile 1991) e la ‘spartizione pulita’ (e cioè quellaelaborata secondo le con<strong>di</strong>zioni <strong>della</strong> ‘Proposta Fininvest’ del 19 giugno 1990)”,non si può che rilevare che la variazione <strong>di</strong> perimetro, data la sua consistenza e le suecaratteristiche, non inibisce il confronto e, comunque, <strong>di</strong> essa si terrà conto in prosieguo.Resta, in definitiva, l’evidenza dell’efficacia causale <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>d’Appello <strong>di</strong> Roma per l’indebolimento <strong>della</strong> posizione negoziale <strong>di</strong> CIR, qualemanifestata, nei limiti <strong>di</strong> quanto si <strong>di</strong>rà appresso, nello sfasamento dei valori delle208

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