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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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evidenziato dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure (sent. impugnata pag. 130), infatti, non ècre<strong>di</strong>bile che Me<strong>di</strong>obanca, prestigiosa banca <strong>di</strong> affari, sovrintendesse ad unatrattativa meno che seria ovvero recepisse o comunicasse in termini infedeli leposizioni dell’una o dell’altra parte.Né si può prescindere da altre testimonianze che collimano con i dati documentaliacquisiti agli atti. Infatti, il teste Corrado Passera, sentito all'u<strong>di</strong>enza del 14 Maggio2007, <strong>di</strong>chiarava:" ricordo <strong>di</strong>stintamente che si arrivò ad una proposta Fininvest cheprevedeva in favore <strong>di</strong> CIR un conguaglio <strong>di</strong> lire 400 miliar<strong>di</strong> e lo ricordo perché vifu una importante riunione in proposito…"; ed ancora: "… confermo che il documentoI 5 rappresenta la proposta Fininvest ricevuta in Me<strong>di</strong>obanca... Lo schema <strong>di</strong>sud<strong>di</strong>visione delle società interessate è quello in<strong>di</strong>cato a pag. 2 dell'accordo e a pag.8 del medesimo è in<strong>di</strong>cato un conguaglio <strong>di</strong> 400 miliar<strong>di</strong> in favore <strong>di</strong> CIR".Il teste Sergio Erede, poi, all’u<strong>di</strong>enza del 28 Maggio 2007, <strong>di</strong>chiarava: "Ricordo bene ildocumento in questione (doc. I 5), perché dopo una riunione in Me<strong>di</strong>obanca, nelGiugno 1990 - alla quale peraltro non ero presente - il dott. Passera mi telefonò e mi<strong>di</strong>sse che avevano ricevuto una proposta da Fininvest e me la mandò in stu<strong>di</strong>o per via fax.Si tratta <strong>della</strong> proposta contenuta nel doc. I 5".Né si può ritenere che le due fasi (proposta Fininvest del 19.6.1990 e transazione29.4.1991) fossero espressione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa trattativa non sovrapponibile, comeeccepito da Fininvest in primo grado: infatti, l'oggetto, le parti e le ragioni delcontendere erano le stesse nelle due fasi, cosicché non ha senso considerare quellaposta in essere nel 1991 come una trattativa nuova rispetto alla quella svolta inMe<strong>di</strong>obanca (salva la questione del “perimetro”, <strong>della</strong> quale si <strong>di</strong>rà appresso).Assumeva Fininvest che la transazione dell'aprile 1991 faceva seguito all'entratain vigore, nell'agosto 1990, <strong>della</strong> cd. "Legge Mammì”, ai sensi <strong>della</strong> quale ungruppo non avrebbe potuto possedere, oltre le televisioni, giornali quoti<strong>di</strong>ani. Latransazione dell'aprile 1991 era stata dunque conseguenza <strong>di</strong> una situazione in cui,semmai, era stata Fininvest a trovarsi nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> dover accettare una207

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