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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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al prezzo unitario <strong>di</strong> lire 25.700 per un totale <strong>di</strong> lire 625.990.885.400, nonché il50% del capitale Finegil per lire 138.527.520.000.Da quanto esposto emerge evidente la prova piena <strong>della</strong> sussistenza <strong>di</strong> un vero eproprio capovolgimento delle posizioni negoziali delle parti, che non poteva“trovare altra spiegazione se non nell'indebolimento <strong>di</strong> parte CIR e nel correlativorafforzamento <strong>di</strong> parte Fininvest - Formenton come effetto <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> n. 259/91<strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma, data anche la assenza <strong>di</strong> una spiegazione alternativa”(sent. impugnata pag 130).Proseguiva il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure considerando che, infatti, le cennate <strong>di</strong>fferenzenon potevano - come avrebbe voluto Fininvest - spiegarsi col fatto che nel 1990 lacontesa delle azioni Mondadori tra le parti ne aveva fatto "gonfiare" i prezzi, mentrenel 1991, una volta che le parti ebbero regolato la loro contrapposizione con latransazione, il valore delle azioni AME si era “sgonfiato”: invero, secondo ilgiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure l'assunto non era convincente, “perché dai dati soprain<strong>di</strong>catisi notava una piena coerenza dei cambiamenti <strong>di</strong> prezzo con gli interessi <strong>di</strong> parteFininvest-Formenton, coerenza che suggeriva fortemente la spiegazione delribaltamento del potere negoziale delle parti: infatti si vedeva che il valore delleazioni Repubblica e Finegil, invece <strong>di</strong> ‘sgonfiarsi’, nel 1991 si incrementò”.Alla luce degli argomenti sopra esposti e <strong>della</strong> documentazione acquisita, si deveritenere, con il Tribunale, che, anche nella prima fase, trattativa vi fu, fu reale egenerò affidamento: la “proposta Fininvest” del 19.6.1990 esprime dunque unavalutazione non viziata da elementi indebiti e può bene costituire il valido econcreto parametro <strong>di</strong> riferimento per la determinazione del danno subito a seguitodell’inversione dei rapporti <strong>di</strong> forza fra le parti, cagionata dalla caducazione dellodo Pratis ad opera <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> corrotta <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma.Né si può prestare fede alle parole dei testi Fedele Confalonieri e GiancarloFoscale, laddove, senza contestare la genuinità e la provenienza del documento,tendevano a svalutare l'importanza <strong>della</strong> trattativa col <strong>di</strong>chiarare che in questa fase"si fecero solo chiacchiere" e si sorbiva "il caffè del mattino": come correttamente206

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