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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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dai quali non si può prescindere, anche perché la doglianza <strong>di</strong> Fininvest necoinvolge il contenuto.Il doc. I 4 CIR rappresenta un "riassunto Me<strong>di</strong>obanca" (cd “proposta Fininvest”), ecioè una sorta <strong>di</strong> puntuazione dello stato <strong>della</strong> trattativa al 19.6.1990 sulla base<strong>della</strong> proposta <strong>di</strong> Fininvest in un tempo imme<strong>di</strong>atamente precedente al lodo Pratis;trattasi <strong>di</strong> un documento proveniente dalla nota banca <strong>di</strong> affari che seguiva davicino la trattativa in questione: in esso si leggeva che l'ipotesi Fininvest era quellaper cui essa avrebbe acquistato da CIR azioni AME or<strong>di</strong>narie a lire 40.000ciascuna, azioni AME privilegiate a lire 27.500 ciascuna ed azioni AME <strong>di</strong> risparmio alire 15.000 ciascuna.Evidenzia ancora questa <strong>Corte</strong> che non si può certo pensare che nella proposta cometestè in<strong>di</strong>cata Fininvest avesse fatto una valutazione dei prezzi a sé sfavorevole: taleconsiderazione non può certo essere sottovalutata nel momento <strong>della</strong> determinazione deldanno come prospettato da CIR.Si ricava dalla transazione (doc. A 2 CIR), come integrata dal documento n. 143Fininvest (che conteneva l'in<strong>di</strong>cazione dei prezzi unitari dei trasferimenti da CIR aFininvest) che i prezzi unitari per le azioni AME vendute da CIR a Fininvesterano: lire 26.000 per le azioni AME or<strong>di</strong>narie, lire 18.980 per le azioni AMEprivilegiate e lire 10.173 per le azioni AME <strong>di</strong> risparmio.Considerava correttamente in proposito il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure che “invero una<strong>di</strong>fferenza così vistosa non può spiegarsi con l'andamento del mercato e deve essererealisticamente ricondotta ad un cambiamento sostanziale delle rispettive posizioninegoziali delle parti”.Agli atti risulta anche il "Piano accordo con Fininvest” del 30.3.1990 (doc. I 1 CIR)<strong>di</strong> accertata provenienza CIR; è opportuno già da ora puntualizzare che trattasi deldocumento in relazione al quale Fininvest si doleva dell’errata commistione con la“proposta Fininvest” ai fini <strong>della</strong> determinazione del danno, quando lamentavatestualmente che “il Tribunale riportava un'analisi in cui le <strong>di</strong>fferenze riscontratenella transazione dell'aprile 1991 nelle valorizzazioni degli acquisti <strong>di</strong> Fininvest204

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