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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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come aveva fatto il Tribunale, fra i due scenari, perché totalmente <strong>di</strong>verso eral'oggetto dell'operazione. Nella cd. "Proposta Fininvest" del giugno 1990 siprevedeva che CIR cedesse un pacchetto azionario <strong>di</strong> minoranza, mentre nellatransazione dell'aprile 1991 essa acquistava un pacchetto azionario <strong>di</strong> controllo. Ese ciò era avvenuto era perché a CIR interessava <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un veicolo societarioattraverso cui perfezionare l'operazione <strong>di</strong> quotazione dell’e<strong>di</strong>toriale LaRepubblica attraverso la fusione per incorporazione <strong>di</strong> quest'ultima nella Cartiera<strong>di</strong> Ascoli, che era quotata, ottenendo quin<strong>di</strong> il risultato <strong>di</strong> portare in borsa(in<strong>di</strong>rettamente) La Repubblica, riducendo i tempi ed i costi <strong>di</strong> tale processo, il chesi era puntualmente verificato subito dopo la transazione.In relazione all'acquisto da parte <strong>di</strong> CIR <strong>di</strong> un maggior quantitativo <strong>di</strong> azioniEspresso rispetto a quanto previsto nella cd Proposta Fininvest, il Tribunale avevavalutato nella propria determinazione "equitativa" una componente <strong>di</strong> dannoconseguente al fatto che, nella anzidetta proposta, CIR avrebbe acquisito lamaggioranza del capitale de l'Espresso con un minor esborso <strong>di</strong> circa Lire60.000.000.000, che peraltro rappresentavano il mero costo <strong>di</strong> acquisto delleazioni aggiuntive. Ma il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure non aveva considerato che CIRstessa aveva dato atto, nella propria comparsa conclusionale (cfr. ivi pag. 514),che essa aveva potuto successivamente ricollocare sul mercato le azioni eccedentila quota <strong>di</strong> controllo traendo ad<strong>di</strong>rittura un profitto dall'acquisto dell'81,30% inluogo del 51,90%. Tale circostanza era stata documentata già in primo grado (doc.Fininvest n. 70).Quanto infine al raffronto tra il contesto negoziale nell'ambito del quale fuconclusa la transazione nell'aprile 1991 e quello in cui sarebbe maturata laProposta Fininvest del giugno 1990, Fininvest non comprendeva come taleraffronto avesse significato sotto il profilo equitativo.Tanto rammentato, considera anzitutto questa <strong>Corte</strong>, quanto al primo tema delcomplesso motivo <strong>di</strong> appello, che agli atti risultano documenti puntuali e precisi,203

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