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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Fininvest esortava quin<strong>di</strong> la <strong>Corte</strong> a verificare, usando il suo potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre unaCTU, le considerazioni svolte in relazione ai fattori sopra in<strong>di</strong>cati, verifica cheavrebbe comportato l’apprezzamento delle proprie ragioni se si fossero applicaticorretti principi <strong>di</strong> valutazione d'azienda.Asseriva Fininvest che la <strong>sentenza</strong> era, in ogni caso, incorsa in alcuni gravi errorie/o incongruenze nella determinazione delle <strong>di</strong>fferenze giu<strong>di</strong>cate rilevanti ai finidel presunto danno. Tali errori avevano comportato a favore <strong>di</strong> CIR ladeterminazione <strong>di</strong> un maggior danno per l’ammontare <strong>di</strong> lire 124.000.000.000rispetto alla somma <strong>di</strong> lire 458.000.000.000 che era stata accertata nella <strong>sentenza</strong>, con una<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> circa il 27%. Applicando a tale importo il medesimo coefficiente <strong>di</strong>rivalutazione utilizzato dal Tribunale e tenuto conto <strong>della</strong> percentuale <strong>di</strong> chance(80%), si sarebbe pervenuti ad un valore <strong>di</strong> circa lire 300 miliar<strong>di</strong>, pari a circa 155milioni <strong>di</strong> euro. Ne conseguiva che, quand'anche si fosse ritenuto correttol'approccio metodologico seguito dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, la <strong>sentenza</strong> avrebbedovuto essere comunque riformata, con una drastica riduzione <strong>della</strong>quantificazione effettuata dal Tribunale.Fininvest, poi, lamentava che il Tribunale avesse aumentato il danno risarcibile“con un criterio equitativo” per l’ammontare <strong>di</strong> circa lire 100.000.000.000, senzain<strong>di</strong>care per quali motivi avesse accolto tale domanda.Infatti, le ragioni addotte da CIR erano le seguenti (riportate nella <strong>sentenza</strong> a pag.136): 1) acquisto da parte <strong>di</strong> CIR del 68,3% <strong>della</strong> Cartiera <strong>di</strong> Ascoli, in luogodell'opzione "put" concessale nella supposta Proposta Fininvest 19.6.1990; 2)acquisto <strong>di</strong> un maggior quantitativo <strong>di</strong> azioni Espresso rispetto a quanto previstonella supposta Proposta Fininvest 19.6.1990; 3) contesto negoziale nell'ambito delquale era stata conclusa la transazione del 29.4.1991.Era agevole rilevare che nessuna <strong>di</strong> tali ragioni era idonea a giustificare unincremento "con criterio equitativo" del danno patrimoniale.Quanto all'acquisto <strong>della</strong> partecipazione del 68,3% <strong>della</strong> Cartiera <strong>di</strong> Ascoli,Fininvest rilevava in primo luogo che non aveva senso effettuare un confronto,202

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