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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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coerente, ossia con riferimento ai dati <strong>della</strong> cd Proposta Fininvest, sarebbe emersoal contrario che CIR aveva realizzato sugli acquisti Repubblica e Finegil ilcomplessivo "vantaggio" <strong>di</strong> lire 25.5 miliar<strong>di</strong>, come si poteva desumere anche dalconfronto tra le tabelle riportate a pag. 134 e a pagg. 135-136 <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> (e chequesta <strong>Corte</strong> ha provveduto a riprodurre ricavandole anche graficamente dalla<strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> primo grado già nella fase espositiva); in secondo luogo, nel confrontonon erano state considerate le azioni Espresso e non c'era alcun motivo <strong>di</strong> nonconsiderarle: il capoverso tra pagina 129 e pagina 130 <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> aveva uncontenuto meramente descrittivo a supporto del successivo giu<strong>di</strong>zio sull'avvenutocapovolgimento delle posizioni negoziali.Fininvest osservava che, se il confronto fosse stato esteso alle azioni Espresso,sarebbe emerso il minore prezzo unitario <strong>di</strong> acquisto (Lire 25.700) che CIR avevaspuntato nella transazione del 1991 rispetto a quello delle negoziazioni del 1990(lire 30.000).In sintesi, in un passaggio <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> nel quale si voleva collegare l'interaquestione delle valutazioni delle società ad un capovolgimento delle posizioninegoziali delle parti, il confronto veniva fatto solo parzialmente e per <strong>di</strong> piùmettendo a raffronto dati non omogenei ed eliminando elementi a supporto <strong>della</strong><strong>di</strong>fesa Fininvest. Ne derivava che il Tribunale aveva erroneamente ipotizzato unoscenario nel quale CIR avrebbe subito con<strong>di</strong>zioni peggiorative, con la transazione1991, con riferimento a tutti i titoli scambiati nella spartizione.La seconda censura <strong>di</strong> carattere metodologico, che Fininvest considerava ancorapiù grave, risiedeva nel fatto che il Tribunale non avesse quantomeno suppostol'esistenza <strong>di</strong> "spiegazioni alternative" delle <strong>di</strong>fferenze riscontrate. Fra la cd"Proposta Fininvest" del giugno 1990 e la transazione del 29 aprile 1991 eraintercorso quasi un anno ed era notorio che, quando si raffrontavano situazionipatrimoniali, economiche e finanziarie relative a società operative e pure quotate,relative a perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi, non si poteva non tener conto <strong>di</strong> alcuni fattori essenzialiquali: 1) l'evoluzione del contesto economico generale in cui si erano collocate le200

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