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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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danno, onere che su CIR senz'altro incombeva quale parte attrice, anche nellasubor<strong>di</strong>nata (e poi accolta) prospettiva <strong>della</strong> "per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> chance”.Ed infatti, poiché CIR lamentava <strong>di</strong> essere stata costretta a sottoscrivere - inquanto "indebolita" dalla <strong>sentenza</strong> Metta - una transazione iniqua, l'onere <strong>della</strong>prova gravante su CIR consisteva nel <strong>di</strong>mostrarne l'iniquità, e cioè che i valoriattribuiti agli “assets” scambiati tra le parti erano <strong>di</strong>fformi, al momento <strong>della</strong>transazione, “da quelli <strong>di</strong> mercato”. Sicché, anche a voler dare per acquisito l’”an”,il Tribunale non poteva determinare il “quantum” se non <strong>di</strong>sponendo la CTU - conquesiti mirati ai valori <strong>di</strong> mercato dell'aprile 1991 - che, peraltro, la stessa CIR (mapensando ad un confronto tra le "proposte" transattive) aveva richiesto.In secondo luogo, e soprattutto, era ra<strong>di</strong>calmente viziato il ragionamento delTribunale, il quale dava per scontato l'assunto <strong>di</strong> CIR secondo cui le <strong>di</strong>fferenzeravvisate tra le con<strong>di</strong>zioni economiche <strong>della</strong> transazione dell'aprile 1991 e quellecontenute nella cd "Proposta Fininvest" sarebbero state causate dall’”indebolimento<strong>della</strong> posizione contrattuale" <strong>di</strong> CIR per effetto <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong><strong>di</strong> Roma.Fininvest svolgeva, a questo punto, due censure <strong>di</strong> carattere metodologico.La prima atteneva alle modalità con le quali il Tribunale aveva fatto il confrontodei prezzi risultanti dalla transazione dell'aprile 1991 con i dati risultanti dainegoziati intercorsi prima del lodo Pratis. Alle pagine 129-130 <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>, ilTribunale riportava un'analisi in cui le <strong>di</strong>fferenze riscontrate nella transazionedell'aprile 1991 nelle valorizzazioni degli acquisti <strong>di</strong> Fininvest (le azioni AME edAMEF) erano commentate sia con riferimento al documento del 30 marzo 1990(pretese iniziali <strong>di</strong> CIR), sia con riguardo al documento del 19 giugno 1990 (cdProposta Fininvest). Invece, le <strong>di</strong>fferenze nelle valorizzazioni degli acquisti <strong>di</strong> CIR(<strong>di</strong> azioni La Repubblica e Finegil) erano oggetto <strong>di</strong> un trattamento “singolare”: inprimo luogo, esse erano oggetto <strong>di</strong> confronto solo con il documento del 30 marzo1990 e non con quello del 19 giugno 1990 (che era stato utilizzato alla fine dalTribunale quale base per la liquidazione del danno). Se il confronto fosse stato199

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