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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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"con criterio equitativo” fino all'importo <strong>di</strong> lire 550.000.000.000 (sent. impugnata,pagg. 136 e 137).Allegata una "Relazione tecnica relativa alla <strong>sentenza</strong> del 3 ottobre 2009" deiProfessori Roberto Poli e Paolo Colombo (doc. n. 2, fascicolo <strong>di</strong> appello Fininvest)– <strong>della</strong> cui formale ammissibilità, come presto si comprenderà, è superfluo<strong>di</strong>squisire - l’appellante riba<strong>di</strong>va che non vi era stata nel giugno 1990 alcunatrattativa impegnativa per le parti, né vi era stata mai una vera e propria proposta<strong>di</strong> Fininvest, “anche perché all'epoca la gestione del gruppo Mondadori eraaffidata a manager <strong>di</strong> espressione CIR, che aveva a suo vantaggio una ‘asimmetriainformativa’ rispetto a Fininvest”: cosicché non aveva senso assumere come primotermine <strong>di</strong> riferimento il documento <strong>di</strong> cui si trattava. Dall'altro lato, la transazionedell'aprile 1991 faceva seguito all'entrata in vigore, nell'agosto 1990, <strong>della</strong> cd."Legge Mammì”, ai sensi <strong>della</strong> quale un gruppo non avrebbe potuto possedere,oltre le televisioni, giornali quoti<strong>di</strong>ani.La transazione dell'aprile 1991 fu dunque conseguenza <strong>di</strong> una situazione in cuisemmai era stata Fininvest a trovarsi nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> dover accettare unaspartizione da essa certamente non voluta e quin<strong>di</strong> subita (testimonianzeConfalonieri e Foscale).A ciò Fininvest aggiungeva che la transazione del 1991 ebbe un perimetro nonconfrontabile, <strong>di</strong>verso e più ampio rispetto alle ipotesi considerate nell'annoprecedente (e ciò anche tenuto conto dell'entrata in vigore delle Legge Mammì):ne derivava che, già per tale ragione, non aveva alcun senso effettuare, ai finidell'in<strong>di</strong>viduazione del danno e <strong>della</strong> prova del suo ammontare, il confronto fraquella che il Tribunale definiva la "spartizione corrotta” (la transazione dell'aprile1991) e la "spartizione pulita” (e cioè quella elaborata secondo le con<strong>di</strong>zioni <strong>della</strong>"Proposta Fininvest" del 19 giugno 1990).Così ragionando, il Tribunale non si era reso conto che, con<strong>di</strong>videndo l'approccio<strong>di</strong> CIR, l'aveva sollevata illegittimamente dall'onere <strong>della</strong> prova dell'esistenza del198

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