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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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IL SETTIMO MOTIVO DI APPELLO DI FININVEST - LADETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILEFininvest lamentava come settimo motivo <strong>di</strong> appello la erroneità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> nelladeterminazione del danno risarcibile, “sia quanto al preteso danno da indebolimento <strong>della</strong>posizione negoziale” (euro 284.051.294,49), sia in relazione a quello da pagamento dellespese legali (euro 8.207.892,77), sia per ciò che riguardava il danno da lesionedell’immagine impren<strong>di</strong>toriale (euro 20.658.276,00), il tutto ammontante alla sommacomplessiva <strong>di</strong> euro 312.917.463,26, rivalutata a far data dal deposito <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> 259/91<strong>della</strong> CdA <strong>di</strong> Roma ad euro 543.750.834,31, somma maggiorata degli interessicompensativi, giungendo così all’importo complessivo <strong>di</strong> euro 937.444.514,92 (ridotta poiall’80%, tale essendo la quota ritenuta congrua in relazione alla per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> chance).L’appellante lamentava gravi errori giuri<strong>di</strong>ci, vizi logici e persino meri errori<strong>di</strong> calcolo, il tutto tenuto presente che il Tribunale non aveva neppure sentitoil bisogno <strong>di</strong> ammettere una consulenza tecnica <strong>di</strong> ufficio che avrebbe evitato<strong>di</strong> incorrere in alcuni gravi errori ed incongruenze.In relazione al ritenuto danno da “indebolimento <strong>della</strong> posizione negoziale” <strong>di</strong>CIR, lamentava Fininvest nel suo atto <strong>di</strong> appello che l'approccio del Tribunale(che sul tema aveva accolto in toto la prospettazione svolta da controparte) eraconsistito nell'identificazione e ad<strong>di</strong>rittura nella quantificazione del dannoasseritamente subito dall'attrice CIR attraverso il semplice confronto tra i termini ele con<strong>di</strong>zioni economiche <strong>di</strong> quella che veniva definita la "Proposta Fininvest del19.6.1990" (doc CIR n. I.5) e le con<strong>di</strong>zioni economiche <strong>della</strong> transazione del29.4.1991 (doc. Fininvest n. 39). Poiché dal confronto fra i termini e le con<strong>di</strong>zionieconomiche emergenti dai due documenti risultava una quantificazione a danno <strong>di</strong>CIR <strong>di</strong> Lire 458.046.833.807, il Tribunale aveva ritenuto che questo fosse il dannopatrimoniale da riconoscere a CIR, danno che peraltro aveva poi incrementato197

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