10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Conferma dunque questa <strong>Corte</strong> che l’attrice, con la domanda principale, ha chiesto il dannoda interesse positivo, quale emerge dalla vicenda prospettata sin dagli atti introduttivi <strong>della</strong>causa; ciò costituisce una legittima scelta <strong>di</strong> CIR, salva l’ovvia considerazione che è oneresuo fornire la prova <strong>della</strong> sussistenza del danno richiesto. E la domanda dell’attrice è stata,peraltro, perfettamente intesa dalla convenuta che si è <strong>di</strong>fesa in maniera pertinente: si veda,ad ulteriore citazione, quanto ancora scrive Finivest in conclusionale: “se invece il contrattoera stato concluso e veniva mantenuto, il danno doveva essere determinato con specificoriferimento a quel contratto, e si doveva accertare se esso, a causa dell’illecito, era statoconcluso a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>verse – e cioè deteriori – rispetto a quelle a cui sarebbe statoconcluso, in assenza dell’illecito, nella situazione data e tenendo conto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>mercato” (dove il richiamo al prezzo <strong>di</strong> mercato, per determinare il danno, è tratto dadottrina e giurisprudenza formatesi sull’ipotesi <strong>di</strong> cui all’articolo 1440 CC e non su quella <strong>di</strong>cui all’art 2043 CC: ma <strong>di</strong> ciò si <strong>di</strong>rà, salvo fin d’ora anticipare che l’interesse positivodeterminato dall’avere contrattato a con<strong>di</strong>zioni deteriori non deve essere necessariamenteparametrato ad una generica “congruità” rispetto alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato, quanto piuttostoad un evento concreto e <strong>di</strong>sponibile agli atti, e cioè la proposta Fininvest del 1990, la cui“congruità” era stata ritenuta nello specifico dalla stessa Fininvest, e non certo contra se).Riassumendo, la domanda che CIR legittimamente sceglie <strong>di</strong> svolgere, e come taleesaminata dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, è quella ex art 2043 CC, con la quale viene richiesto ildanno da interesse positivo determinato dalle deteriori con<strong>di</strong>zioni economiche <strong>della</strong>transazione, danno da accertare verificando se quel contratto (la transazione del 1991), acausa dell’illecito, sia stato in concreto concluso a con<strong>di</strong>zioni deteriori, rispetto a quelle cuisarebbe stato concluso in assenza dell’illecito. In definitiva, trattasi <strong>di</strong> danno patrimonialeche, comunque lo si voglia descrivere nella fenomenologia degli eventi (“indebolimento<strong>della</strong> posizione negoziale”), non costituisce certo “una ine<strong>di</strong>ta ipotesi <strong>di</strong> responsabilità” (cosìFininvest in memoria <strong>di</strong> replica – pag. 28): ci si trova viceversa <strong>di</strong>nanzi ad una linearerichiesta <strong>di</strong> risarcimento che troverà <strong>di</strong> seguito la sua quantificazione.196

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!