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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Per altro verso, il preteso danno da indebolimento <strong>della</strong> posizione negoziale a causa <strong>della</strong>corruzione costituiva una ine<strong>di</strong>ta ipotesi <strong>di</strong> responsabilità “costruita per cercare, ma invano,<strong>di</strong> identificare una situazione soggettiva riconosciuta dall’or<strong>di</strong>namento, la cui violazionecomporti ingiustizia del danno”.E, comunque, CIR non chiedeva un risarcimento per avere concluso nel 1991 unatransazione a con<strong>di</strong>zioni sconvenienti, non eque, non congrue, ma chiedeva il ristoro pernon avere concluso una <strong>di</strong>versa transazione alle con<strong>di</strong>zioni spartitorie che si erano delineatenel 1990; l’accordo del 1991 era stato concluso a con<strong>di</strong>zioni eque e il danno “ammontava azero”, come risultava dalla Relazione Poli – Colombo (doc. Fininvest n. 2 in appello, pag.73), nonché dalla replica <strong>di</strong> parte Fininvest del 21.5.2010 alla CTU, “con considerazionibasate su perizie dell’epoca redatte da esperti in<strong>di</strong>pendenti e transazioni concluse sui mercatiregolamentari” (memoria <strong>di</strong> replica pag. 31).Puntualizzava infine Fininvest che “il nostro sistema <strong>della</strong> responsabilità civile, contrattualeed extracontrattuale, non consente che, nell’identica fattispecie in fatto, non vi sia un dannorisarcibile se l’azione promossa è contrattuale, e vi sia un danno risarcibile se l’azionepromossa è extracontrattuale” (memoria <strong>di</strong> replica pag. 29). Ciò violerebbe la nozioneistituzionale per cui “la determinazione del danno risarcibile è uguale per l’illecitoextracontrattuale e per quello contrattuale” (salva la <strong>di</strong>fferenza quanto alla risarcibilità deidanni impreve<strong>di</strong>bili ex art. 1225 CC), come ritenuto da autorevole dottrina.CIR obiettava che tali eccezioni erano nuove, tar<strong>di</strong>ve e quin<strong>di</strong> inammissibili, in quantocomparivano per la prima volta in comparsa conclusionale (cfr. memoria <strong>di</strong> replica CIR pag.67): ritiene, al contrario, la <strong>Corte</strong> che gli argomenti svolti da Fininvest risultino ammissibili,perché non sono eccezioni in senso proprio, ma semplici <strong>di</strong>fese, per <strong>di</strong> più in <strong>di</strong>ritto e non infatto, non tali quin<strong>di</strong> da aprire nuovi “territori <strong>di</strong> indagine”.Quanto al merito <strong>di</strong> questi argomenti, non si può, però, che prendere atto che la scelta <strong>di</strong> CIRnon è stata quella <strong>di</strong> agire per la revocazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> CdA <strong>di</strong> Roma ed ottenereper tal via l’annullamento <strong>della</strong> transazione sulla base <strong>di</strong> alcuno dei presupposti <strong>di</strong> cui agliarticoli 1972 CC (transazione su un titolo nullo), 1973 CC (annullabilità per falsità <strong>di</strong>194

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