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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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anche l’ipotesi <strong>di</strong> cui al secondo comma dello stesso articolo, nessun addebito <strong>di</strong> negligenzapotendo essere rivolto a CIR per la conduzione <strong>della</strong> trattativa finale.Fininvest, poi (comparsa conclusionale pagg. 103 segg. e memoria <strong>di</strong> replica pag. 27), oltrea riba<strong>di</strong>re argomenti già svolti e qui già trattati, ne introduceva anche <strong>di</strong> nuovi per negare larisarcibilità del danno preteso da CIR.CIR avrebbe potuto attivare, secondo Fininvest, il rime<strong>di</strong>o <strong>della</strong> revocazione (<strong>della</strong> <strong>sentenza</strong><strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma) ed ottenere in tal modo l’annullamento <strong>della</strong> transazione(nda: per l’una o l’altra delle ipotesi <strong>di</strong> cui agli articoli da 1972 a 1975 CC), ma non lo avevafatto. Di qui la riflessione: “se CIR avesse chiesto l’annullamento del contratto, avrebbepotuto chiedere il risarcimento nella misura dell’interesse negativo e cioè rapportato alleoccasioni perdute; non avendolo fatto, il danno risarcibile era nella misura dell’interessepositivo, e cioè rapportato al pregiu<strong>di</strong>zio costituito dall’aver concluso un contratto acon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>verse da quelle in cui sarebbe stato concluso senza l’illecito (cfr. comparsaconclusionale pag. 104). In altre parole, “si poteva identificare il danno nelle occasioniperdute solo se un contratto non era stato stato concluso, come nel caso classico del recessoingiustificato dalle trattative (art 1337 CC), o era stato concluso ma era stato annullato; seinvece il contratto era stato posto in essere e veniva mantenuto, il danno doveva esseredeterminato con specifico riferimento a quel contratto, e si doveva accertare se quel negozio,a causa dell’illecito, fosse stato posto in essere a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>verse – e cioè deteriori –rispetto a quelle a cui sarebbe stato concluso, in assenza dell’illecito, nella situazione data etenendo conto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato…” (così, con riferimento all’articolo 1440 CC,veniva citata autorevole dottrina). Quel che era certo era che il contraente che assumeva <strong>di</strong>avere subito un danno per avere concluso un contratto in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> minorata libertàcontrattuale non poteva scegliere, a seconda <strong>di</strong> quello che risultasse maggiore nel caso <strong>di</strong>specie, tra il risarcimento nella misura dell’interesse negativo e il risarcimento nella misuradell’interesse positivo (cfr. comparsa conclusionale pag. 105). In definitiva, secondoFininvest, CIR chiedeva non il danno nella misura dell’interesse positivo (perché latransazione conclusa era svantaggiosa), ma nell’accezione dell’interesse negativo, che nonpoteva neppure in astratto chiedere non avendo annullato la transazione.193

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