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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Questa <strong>Corte</strong> constata che non è un caso che tali argomenti siano stati formulati propriodalla resistente Fininvest nel controricorso per Cassazione (doc. Fininvest 94 pagg. 79 segg.)e fossero già il “leit motiv” delle <strong>di</strong>chiarazioni rese da Silvio Berlusconi in un’intervistarilasciata il 25.1.1991 a “Il Giornale” (doc CIR L2): “la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong>Roma …si può considerare …pressochè definitiva, perché la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazione giu<strong>di</strong>casolo in <strong>di</strong>ritto e non entra nel merito… e poi ci vogliono almeno tre anni per avere unapronuncia… Siamo uomini ragionevoli… se la CIR ha altrettanto buon senso, si siede altavolo del negoziato e cerca un accordo…”.E dunque: è innegabile, ragionando in puri termini <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, che il ricorso in Cassazione <strong>di</strong>CIR avesse anche possibilità <strong>di</strong> essere accolto, perché, se da un lato era <strong>di</strong>fficilmentesindacabile l’infedele lettura fatta da Metta delle clausole del patto <strong>di</strong> sindacato e <strong>della</strong>motivazione del lodo, dall’altro, poteva essere pur sempre rilevato il vizio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto delsuperamento da parte <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma dei limiti consentiti al suo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>impugnazione. Ma – e l’argomento è risolutivo – la decisione, più che una “libera scelta” <strong>di</strong>rinunciare al ricorso (quale necessario corollario <strong>di</strong> una transazione) era, a quel punto <strong>della</strong>vicenda, in fatto praticamente obbligata, a prescindere dalle eventuali prospettive <strong>di</strong> finalesuccesso giu<strong>di</strong>ziario. Obbligata, perché in ogni caso per la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> Cassazione cisarebbe voluto del tempo, mentre la Mondadori era sempre più ingovernabile (si ricor<strong>di</strong>quanto narrato all’inizio) e, per convergente interesse ed opinione delle parti, la sua“sistemazione” non poteva ritardare neppure per pochi mesi; peraltro, come ancora si <strong>di</strong>rà,ad una spartizione del gruppo si doveva pure arrivare, non solo perché ad essa in realtàpuntavano entrambe le parti (pur se a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>verse), ma anche perchè le pressionipolitiche in tal senso (nel senso <strong>della</strong> spartizione, non <strong>della</strong> quantificazione dei prezzi) erano<strong>di</strong>ventate concretamente irresistibili.Tali considerazioni indussero CIR a sedersi “ragionevolmente” al tavolo delle trattative purein una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> debolezza cagionata dalla caducazione del lodo Pratis e ciò esclude nonsolo un fatto colposo del cre<strong>di</strong>tore che integri l’ipotesi <strong>di</strong> cui all’articolo 1227, primocomma, CC (non è una “colpa” aver deciso per quella transazione e quella rinuncia), ma192

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