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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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transazione e la rinuncia al ricorso da parte <strong>di</strong> CIR vengono prospettate altresì quali fatticolposi concorrenti del cre<strong>di</strong>tore: “se anche…la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Romaavesse errato nell’annullare il lodo Pratis…da tale <strong>sentenza</strong> non sarebbe derivato il dannolamentato da CIR, perché la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazione avrebbe in tal caso accolto il ricorso <strong>di</strong>CIR” e, verosimilmente, anche in tempi rapi<strong>di</strong>.Dà atto, anzitutto, questa <strong>Corte</strong> che la doglianza <strong>di</strong> Fininvest, sia pure riferita all’ipotesiritenuta dal primo giu<strong>di</strong>ce <strong>della</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance”, deve essere considerata validamenteformulata anche avuto riguardo all’ipotesi del danno imme<strong>di</strong>ato e <strong>di</strong>retto, in quanto investeil nesso <strong>di</strong> causa in sè. Ed è anche opportuno precisare in proposito che “per escludere cheun determinato fatto in concreto causalmente idoneo abbia concorso a cagionare un dannonon basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in mancanza <strong>di</strong> quelfatto, ma occorre <strong>di</strong>mostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che ildanno si sarebbe ugualmente verificato senza quell’antecedente” (Cass. 17.2.2011 n. 3487).Orbene, nel caso concreto, si deve però rilevare in fatto, come già ritenuto dal Tribunale edevidenziato ancora oggi da CIR (memoria <strong>di</strong> replica pag. 19), che la rinuncia al ricorso perCassazione fu “conseguenza doverosa ed inevitabile <strong>della</strong> transazione” dell’aprile 1991 eche questa, articolata ma unica, scelta <strong>di</strong> aderire a quella transazione fu il “male minore”,anche tenuto conto del fatto che, come correttamente osservato anche dal Tribunale nella<strong>sentenza</strong> impugnata a pag 82 (punto non oggetto <strong>di</strong> impugnazione), “sono del tuttocomprensibili le ragioni per cui la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello ha emesso la decisione ritenuta ingiusta,innanzitutto perché il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> motivazione sostanzialmente inesistente (del lodo) leconsentiva <strong>di</strong> censurare la quaestio voluntatis (interpretazione <strong>della</strong> volontà negoziale), cheera quaestio facti…; inoltre, perché detto giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> non senso le consentiva <strong>di</strong> pronunciarela nullità del lodo e <strong>di</strong> inoltrarsi dalla fase rescindente alla fase rescissoria…; infine perché ilpredetto giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> nullità del lodo per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione su una questione <strong>di</strong> merito leconsentiva, in prospettiva, <strong>di</strong> tenere la sua decisione presumibilmente al riparo dallapossibilità <strong>di</strong> cassazione da parte del Supremo Collegio, dato che essa, a sua volta, avrebbepotuto essere annullata in Cassazione solo in punto <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>ttorietà ed insufficienza <strong>della</strong>motivazione sulla già vista quaestio facti (art 360, comma 1, n. 5 CPC)”.191

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