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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Ciò detto, non si può però prescindere dalle doglianze residue proposte dall’appellanteprincipale: infatti, evidenziava Fininvest che l’autore del fatto non è tenuto a risarcire senon i danni costituenti “conseguenza imme<strong>di</strong>ata e <strong>di</strong>retta” del suo comportamento illecito(art. 1223 come richiamato dall’art. 2056 CC), ossia i danni costituenti un effetto normaledel fatto contra ius, secondo il principio <strong>della</strong> regolarità causale. Il Tribunale non avevafatto corretto uso <strong>di</strong> tale principio in quanto “fra la condotta in ipotesi illecita e l’eventodannoso si frapponevano la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello, la rinuncia <strong>di</strong> CIR a coltivareil giu<strong>di</strong>zio per cassazione ed, infine, l’accordo transattivo stipulato dalle parti nell’aprile1991, eventi ciascuno dei quali era <strong>di</strong> per sé solo sufficiente ad interrompere il nesso <strong>di</strong>causalità” (appello Fininvest pag. 28 e comparsa conclusionale pagg. 59 segg).In particolare, assumeva Fininvest che quand’anche si volesse ammettere, seguendo ilragionamento del Tribunale, che CIR era stata privata <strong>della</strong> “chance” <strong>di</strong> ottenere una<strong>sentenza</strong> favorevole <strong>di</strong> conferma del lodo Pratis da parte <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma,certamente non era stata privata <strong>della</strong> possibilità <strong>di</strong> ottenere una <strong>sentenza</strong> a lei favorevole<strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazione (che annullasse la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma). Inaltri termini, in relazione al danno, CIR aveva interrotto il nesso <strong>di</strong> causalità in quanto aveva:1) rinunciato a coltivare il ricorso per cassazione e 2) contestualmente transatto in or<strong>di</strong>ne allevicende afferenti la cosiddetta “guerra <strong>di</strong> Segrate”.Osserva anzitutto questa <strong>Corte</strong> che tali considerazioni non attingono propriamentel’allegazione principale dell’attrice, in quanto questa lamenta un danno imme<strong>di</strong>ato e <strong>di</strong>rettoconseguente alla <strong>sentenza</strong> “corrotta” che non si identifica nell’avere dovuto definire in modotransattivo, in base a valutazioni anche più generali, le vicende <strong>della</strong> “guerra <strong>di</strong> Segrate”: laprospettazione attorea principale è nell’allegazione, quale danno <strong>di</strong>retto, <strong>di</strong> “essersi seduta altavolo delle trattative” conclusive in una con<strong>di</strong>zione deteriore, cagionata, con rigidasequenza causale (la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma era frutto <strong>della</strong> corruzione e<strong>di</strong>ngiusta nel merito), dal fatto doloso <strong>della</strong> corruzione che aveva spostato gli equilibri <strong>della</strong>trattativa in corso ed aveva costretto CIR a definire la controversia in modo sperequato.Tale precisazione, tuttavia, non risolve però senz’altro la questione che Fininvest sollevaanche in relazione alle previsioni dell’articolo 1227 CC., nel senso che l’adesione alla190

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