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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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avere una <strong>sentenza</strong> favorevole; trattavasi <strong>di</strong> una concreta possibilità <strong>di</strong> ottenere unrisultato favorevole che rappresentava un elemento attivo del patrimonio del soggettosotto il profilo del danno emergente (Cass. 21.7.2003 n. 11322 e Cass. 13.12.2001 n.12759).CIR aveva subito, in definitiva, un indebolimento <strong>della</strong> sua posizione contrattualenel negoziato ed evidenziava, tra l’altro, la vicinanza <strong>della</strong> fattispecie a quellaprevista dall’articolo 1440 CC, che <strong>di</strong>sciplina il dolo incidente.Il danno consisteva nella <strong>di</strong>fferenza fra le con<strong>di</strong>zioni effettive <strong>della</strong> spartizione“corrotta” e le possibili con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> una virtuale spartizione “pulita” dedotte daalcune precedenti proposte contrattuali.CIR si riteneva portatrice anche <strong>di</strong> un danno non patrimoniale risarcibile, che sievidenziava nella lesione del <strong>di</strong>ritto ad avere un giu<strong>di</strong>ce imparziale; inoltre vi erastata una lesione <strong>della</strong> sua immagine e reputazione.CIR puntualizzava la responsabilità <strong>di</strong> Fininvest ai sensi dell’articolo 2049 CC,stante il ruolo <strong>di</strong> Silvio Berlusconi (presidente del consiglio <strong>di</strong> amministrazione <strong>di</strong>Fininvest all’epoca dei fatti) e <strong>di</strong> Cesare Previti (che aveva da Fininvest unmandato in senso generale alla cura degli affari <strong>della</strong> società) nella vicendacorruttiva.In definitiva l’attrice chiedeva il risarcimento dei danni nella somma <strong>di</strong> euro468.882.841,02 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data <strong>della</strong>produzione del danno; inoltre, svolgeva domanda generica per i danni nonpatrimoniali sofferti a causa <strong>della</strong> corruzione, con riserva <strong>di</strong> quantificarli inseparato giu<strong>di</strong>zio.LE DIFESE DI FININVESTFininvest spa, in sede <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio avanti il Tribunale, assumeva chel’accordo CIR- Formenton del 21.12.1988 era illecito, in quanto contrario allaconvenzione AMEF del 6.1.1986 la quale, all’articolo 8, imponeva ai soci19

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