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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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eventualmente in base al canone <strong>della</strong> probabilità qualificata – è evidente che tutti i danni, enon una percentuale <strong>di</strong> essi, debbano essere risarciti.Alla luce <strong>di</strong> quanto detto, appaiono ad<strong>di</strong>rittura svolte “contra se” le considerazioniofferte da Fininvest in comparsa conclusionale, là dove cita una dottrinaintervenuta a commento <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> qui impugnata (cfr. pag. 38 in nota 3): “ilgiu<strong>di</strong>ce milanese ritiene <strong>di</strong> dover quantificare in percentuale la “chance” <strong>di</strong> CIR <strong>di</strong>ottenere una <strong>sentenza</strong> giusta. In linea <strong>di</strong> principio è vero che il quantum in tal caso valiquidato equitativamente avuto riguardo alle probabilità che il danneggiato aveva <strong>di</strong>conseguire il vantaggio finale, ma ciò vale quando, ad esempio, si tratta <strong>di</strong> concorsi perpromozioni, là dove esistono parametri <strong>di</strong> riferimento obiettivi interni al caso <strong>di</strong> specie,quali, ad esempio, il numero dei posti messi a concorso e quello dei partecipanti, ma nonquando si tratta <strong>di</strong> sentenze che si sarebbero potute ottenere e non si sono ottenute, adesempio per negligenza dell'avvocato. In tal caso spetta al giu<strong>di</strong>ce del risarcimento deciderenel merito, cioè stabilire quale sarebbe stato il decisum, sicché il risarcimento sarà negato oconcesso in toto e non in percentuale a seconda dell’esito del giu<strong>di</strong>zio prognostico. Siteorizza altrimenti e si istituzionalizza l’incertezza programmatica del <strong>di</strong>ritto, come base<strong>della</strong> giuris<strong>di</strong>zione”.Conferma <strong>della</strong> per<strong>di</strong>ta del parametro <strong>di</strong> riferimento del Tribunale è la considerazione nongiuri<strong>di</strong>ca (ed in definitiva più che altro esistenziale) per cui “nessuno sa come avrebbedeciso una <strong>Corte</strong> incorrotta”. Il problema che il Tribunale si sarebbe dovuto porre erainvece proprio quello: ricostruire (nella logica “controfattuale” del tutto consueta inlarga parte delle controversie risarcitorie) come avrebbe deciso una <strong>Corte</strong> incorrotta o,meglio, proprio quella <strong>Corte</strong> nel caso in cui Metta non fosse stato corrotto; in altritermini, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure avrebbe dovuto stabilire, come si è qui tentato <strong>di</strong> fare,se il lodo sarebbe stato confermato, alla luce delle regole e <strong>della</strong> giurisprudenzaall’epoca vigenti e a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> una “<strong>Corte</strong> normalmente preparata”. E, come si èvisto, erano tanti e tali gli argomenti – <strong>di</strong> rito e <strong>di</strong> merito, <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> giurisprudenza,principali e subor<strong>di</strong>nati, sistematici e letterali – che imponevano il rigettodell’impugnazione, che si deve concludere che questo esito era, in concreto, certo.189

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