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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Questa, dunque, sarebbe stata la <strong>sentenza</strong> dovuta secondo <strong>di</strong>ritto che la corruzione haimpe<strong>di</strong>to.Gli argomenti esposti a sua motivazione possono peraltro fungere, se si vuole, anchecome conclusivo riscontro degli errori evidenti (non argomentazioni opinabili) <strong>della</strong>“<strong>sentenza</strong> Metta”: per riassumerli, quegli “errori” consistono in una lettura infedele <strong>della</strong>motivazione del lodo, nel capzioso superamento dei limiti propri del giu<strong>di</strong>ziod’impugnazione <strong>di</strong> un lodo <strong>di</strong> equità, ancorché avente ad oggetto norme fondamentali <strong>di</strong>or<strong>di</strong>ne pubblico, nell’aver ritenuto inesistente una neppur essenziale motivazione sullascin<strong>di</strong>bilità, invece esistente e comprensibile, in un “uso alternativo” del <strong>di</strong>ritto in tema <strong>di</strong>intervento <strong>di</strong> terzo.IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO DI FININVEST E IL SECONDOMOTIVO DELL’APPELLO INCIDENTALE DI CIR: IL NESSO DI CAUSASvolta la necessaria ricostruzione in fatto, è ora possibile trarne le debiteconseguenze in tema <strong>di</strong> nesso <strong>di</strong> causalità.Come si ricorderà, il primo motivo delle doglianze <strong>di</strong> Fininvest, che si collega aquanto sino a qui trattato, consisteva nella erroneità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> del Tribunaleper violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 1223 e 2056 CC, nella partein cui riconosceva il danno subito da CIR come danno da per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance”.Per converso l’appellante incidentale CIR, nel secondo dei suoi motivi <strong>di</strong> appello -il cui esame è logicamente prioritario - si doleva <strong>della</strong> reiezione <strong>della</strong> propriadomanda principale relativa al riconoscimento <strong>di</strong> un nesso imme<strong>di</strong>ato e <strong>di</strong>retto frala corruzione <strong>di</strong> Metta e l’annullamento del lodo; a detta <strong>di</strong> CIR, il Tribunaleaveva errato nella applicazione delle norme sul nesso <strong>di</strong> causalità, dovendosiaffermare l’esistenza <strong>di</strong> un nesso imme<strong>di</strong>ato, <strong>di</strong>retto e non interrotto fra lacorruzione <strong>di</strong> Metta e l’annullamento del lodo.CIR, dunque, riproponeva la sua domanda principale, tendente ad ottenere latotalità dei danni conseguiti alla corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta, come formulata183

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