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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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proveniente dalle movimentazioni bancarie, fosse stata consegnata a Metta che neaveva fatto impiego per un acquisto immobiliare eseguito nel 1992 in favore <strong>della</strong>figlia Sabrina, dovendosi escludere, stanti le risultanze istruttorie, che tale sommaprovenisse dai conti correnti del Falco.CIR evidenziava il ruolo <strong>di</strong> corruttore attivo <strong>di</strong> Silvio Berlusconi: infatti, la<strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 12.5-25.6.2001 (che aveva riformato lesentenze n. 3765 e 3763 del 19.6 – 12.9.2000 del GIP presso il Tribunale <strong>di</strong><strong>Milano</strong>) con la quale si era <strong>di</strong>sposto il rinvio a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Cesare Previti, AttilioPacifico, Giovanni Acampora e Vittorio Metta per corruzione, aveva <strong>di</strong>chiaratonon doversi procedere a carico <strong>di</strong> Silvio Berlusconi in quanto era stato ritenutoresponsabile per corruzione semplice, gli erano state concesse le attenuantigeneriche e quin<strong>di</strong> il reato era stato ritenuto estinto per prescrizione; in sede civilela responsabilità del predetto doveva essere ritenuta stante il ruolo attivo <strong>di</strong>Berlusconi nella vicenda corruttiva: infatti, era certa la riconducibilità allaFininvest <strong>di</strong> Silvio Berlusconi dei conti correnti All Iberian e Ferrido, dai qualierano partite le somme poi giunte a Metta; in particolare, il bonifico per USD2.732.868 dal conto Ferrido al conto Mercier <strong>di</strong> Cesare Previti, stante la sua entità,non poteva essere sfuggito a Silvio Berlusconi “dominus” <strong>della</strong> Fininvest e parteattiva nella “guerra <strong>di</strong> Segrate”.Ne conseguiva la sussistenza e la conseguente risarcibilità del danno subìto da CIR inquanto la <strong>sentenza</strong> resa dalla <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma era ingiusta; l’ingiustizia erafrutto <strong>della</strong> corruzione nel senso che non sarebbe stata resa in quei termini se non vifosse stata corruzione; il danno ingiusto era consistito nella violazione del <strong>di</strong>ritto anon subire l’annullamento del lodo, a beneficiare <strong>della</strong> trasmissione delle azioniAMEF promesse dai Formenton ed ai conseguenti vantaggi negoziali ed a non vederelesa l’immagine impren<strong>di</strong>toriale <strong>di</strong> CIR.Quest’ultima svolgeva anche una prospettazione subor<strong>di</strong>nata, che prescindevadall’ingiustizia intrinseca <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> Metta; CIR aveva subito un danno per per<strong>di</strong>ta<strong>di</strong> “chance”: la corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta aveva privato l’attrice <strong>della</strong> possibilità <strong>di</strong>18

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