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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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norme e i principi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, non era affatto vero che in questi casi non vi fossenessuna <strong>di</strong>fferenza tra giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> fatto, accertamenti normativi e qualificazione del contenutodel contratto, giacché la protezione dei <strong>di</strong>ritti fondamentali risultava comunque piena e totale(nel senso che non si creava nessun vulnus all'or<strong>di</strong>namento) quando il lodo, ricostruiticorrettamente detti principi ed osservate le regole giuri<strong>di</strong>che nell'interpretazione delcontratto, affermasse che esso non violava dette norme fondamentali.Con ciò una <strong>Corte</strong> "normale" avrebbe respinto il secondo motivo <strong>di</strong> nullità proposto dagliimpugnanti.La stessa <strong>Corte</strong>, in quanto "normalmente" puntuale e rigorosa, avrebbe poi anche aggiuntoche non era affatto vero che quella motivazione offerta ad abundantiam dagli arbitri circa lascin<strong>di</strong>bilità del patto pur a fronte <strong>della</strong> clausola n. 9, fosse talmente contrad<strong>di</strong>ttoria da nonlasciare intendere le ragioni del loro convincimento. Si poteva al limite sostenere che questoconvincimento fosse in fatto errato, ma <strong>di</strong> certo era logicamente spiegato. Infatti, gli arbitriin sostanza ritenevano che la pattuita clausola <strong>di</strong> inscin<strong>di</strong>bilità (art. 9) si riferiva - data la suacollocazione, la funzione del contratto e le convergenti intenzioni delle parti - al nesso tra ilcomplesso delle clausole ex art. 5 (tutte insieme) e la permuta (le pattuizioni degli artt. da 3a 6), non tra clausole ex art. 2 ed ex art 5, non tra clausole ex art. 2 e permuta, non traciascuna clausola dell'art. 5 rispetto all'altra. Anche se queste considerazioni fossero statein fatto errate, non sussisteva comunque alcuna contrad<strong>di</strong>zione o ad<strong>di</strong>ritturaincomprensibilità <strong>della</strong> motivazione: non si comprendeva, infatti, perché dovesse ritenersicontrad<strong>di</strong>ttorio usare entrambi i criteri - temporale e tematico - per valutare l’esistenza <strong>di</strong> unnesso tra le <strong>di</strong>verse clausole <strong>di</strong> un contratto.In ogni caso, i limiti del giu<strong>di</strong>zio d'impugnazione su un lodo <strong>di</strong> equità erano quelli or<strong>di</strong>nari(con esclusione, cioè, degli “errores in ju<strong>di</strong>cando”) quando si trattasse del <strong>di</strong>verso tema (nonpiù <strong>della</strong> vali<strong>di</strong>tà delle clausole parasociali per violazione delle norme fondamentali, ma) delrapporto (scin<strong>di</strong>bilità o meno) tra le clausole del patto: questa valutazione degli arbitri, cheappunto non aveva nulla a che vedere con l'ipotizzata violazione dei principi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nepubblico (fermo restando che non era essenziale alla decisione per quanto sopra detto),avrebbe potuto essere sindacata solo ove la relativa motivazione fosse stata talmente179

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