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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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ammissibile, anzi doveroso, controllo <strong>di</strong> "logicità" non comporta, ed all’evidenza nonvoleva significare, la sindacabilità <strong>di</strong> "logici" apprezzamenti in fatto.Neppure era vero (come sostenevano i Formenton) che su questo anche CIR si sarebbe dettad'accordo alle sue pagg. 40-41 <strong>della</strong> comparsa <strong>di</strong> costituzione. In quel contesto, CIRaffermava una cosa <strong>di</strong>versa, e cioè che nel giu<strong>di</strong>care <strong>della</strong> vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> un contratto "illecito"(non semplicemente nullo) anche gli arbitri <strong>di</strong> equità dovessero pronunciare "secondo<strong>di</strong>ritto" e non che fosse censurabile la loro interpretazione del fatto.A pagg. 57 ss. <strong>della</strong> loro conclusionale, poi, i Formenton, nell'insistere nella tesi, finivanoper esporla in termini ambigui e contrad<strong>di</strong>ttori: "...l'accertamento dei limiti allacompetenza arbitrale, laddove venga in rilievo l'incidenza, in riferimento alla concretafattispecie, <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, comporta una cognizione piena del giu<strong>di</strong>cedell'impugnazione sugli stessi presupposti <strong>di</strong> fatto <strong>della</strong> dedotta nullità del contratto perilliceità; sia perché, in generale, anche quando il lodo è <strong>di</strong> equità, sono tuttavia censurabili leincongruenze e le contrad<strong>di</strong>zioni che inficiano la motivazione; sia perché in ogni caso, anchequando gli arbitri sono autorizzati a pronunciare secondo equità, il loro giu<strong>di</strong>zio deve esseresempre secondo <strong>di</strong>ritto per ciò che attiene agli aspetti che coinvolgono principi dell'or<strong>di</strong>nepubblico, sicché risultano sempre censurabili, in siffatti giu<strong>di</strong>zi, per incongruenza, illogicitàe incompletezza, gli accertamenti in fatto compiuti sul punto dagli arbitri ...; per pervenire aduna <strong>di</strong>versa qualificazione dei fatti (è) necessario <strong>di</strong>mostrare che quella operata dallamaggioranza del collegio arbitrale sia contrad<strong>di</strong>ttoria, illogica e carente".Come si vede, anche gli impugnanti si riducono ad oscillare tra rivalutazione del fatto econtrollo <strong>di</strong> logicità <strong>della</strong> motivazione: le stesse tesi, con le stesse “oscillazioni”, eranoriba<strong>di</strong>te alle pagg. 9-14 <strong>della</strong> loro replica; alla fine, in verità, neppure gli impugnantigiungevano però ad affermare che la <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> potesse riconsiderare senza limiti ilmerito degli accertamenti/ valutazioni in fatto degli arbitri, cioè sostituire un convincimentoad un altro, un argomento (logico) ad un altro.Insomma – a <strong>di</strong>fferenza <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> Metta, che a sua motivazione riproduce per esteso,pressoché alla lettera, i riportati passi delle memorie Formenton - una <strong>Corte</strong> non corrottaavrebbe risposto che, se era vero che anche gli arbitri <strong>di</strong> equità erano tenuti ad osservare le178

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