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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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controversia...; essendo la materia dei <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili un limite alla competenza arbitraleoperante anche nei giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> equità, non c'è alcuna <strong>di</strong>fferenza tra giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> fatto e giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto, tra accertamenti normativi e qualificazioni dei contratti.... La protezione dei principifondanti del nostro sistema giuri<strong>di</strong>co è protezione piena, che postula un controllo esternosull'operato dei giu<strong>di</strong>ci privati e che attribuisce all'autorità giu<strong>di</strong>ziaria il compito <strong>di</strong> accertareche la soluzione contenuta nel lodo non contravvenga a quei principi. E poco importa se ilcontravvenire derivi dal mancato apprezzamento dell'ipercogenza <strong>di</strong> tali principi ovvero daerronei giu<strong>di</strong>zi espressi dagli arbitri sulla natura o sul contenuto del contratto, che siano valsia <strong>di</strong>stogliere questo dall'ambito <strong>di</strong> operatività <strong>di</strong> quei principi... Quando entra in campol'or<strong>di</strong>ne pubblico il controllo dell'A.G. si estende su tutto l'ambito delle valutazionispettanti ai giu<strong>di</strong>ci: interpretazione delle norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, ma altresìqualificazione <strong>della</strong> fattispecie, accertamento del fatto, identificazione <strong>della</strong> volontà deicontraenti e del contenuto del contratto e quant'altro necessita alla definizione, in concreto,dell'operatività <strong>di</strong> quelle norme".Solo sulla scorta <strong>di</strong> una tale postuma ricostruzione gli impugnanti Formentonaffermavano, insomma, l’ammissibilità delle loro censure.Ma si tratta <strong>di</strong> un’impostazione insostenibile, che conduce all’assurdo <strong>di</strong> ritenere che, solche gli impugnanti facciano questione <strong>di</strong> norme fondamentali, l’ambito <strong>di</strong> impugnabilità<strong>di</strong> un lodo <strong>di</strong> equità <strong>di</strong>verrebbe per ciò stesso automaticamente ancor più ampio <strong>della</strong>normale impugnazione <strong>di</strong> un lodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, più ampio <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità,equivalente ad un or<strong>di</strong>nario gravame d'appello.A sostegno <strong>di</strong> questa singolare tesi veniva in pratica invocato essenzialmente il già allorarisalente precedente <strong>di</strong> Cass. 3001/73, che però nulla affermava – se ne legga il testointegrale in Foro It. 1974, I, 2427, anche per verificare la ra<strong>di</strong>cale <strong>di</strong>versità del caso concretoivi esaminato - <strong>di</strong> quanto gli impugnanti (e poi, pe<strong>di</strong>ssequamente, la <strong>sentenza</strong> Metta)avrebbero voluto dedurre, ma riba<strong>di</strong>va solo il vecchio e noto principio per cui anche una<strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> equità doveva avere una motivazione non talmente abnorme nelle sue premesseo contrad<strong>di</strong>ttoria nel suo sviluppo logico da risultare incomprensibile. Questo177

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