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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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azionario, si tratterebbe tuttavia d'un patto <strong>di</strong> sindacato nel suo complesso valido edefficace".Nessuna clausola del patto, in altri termini, né principale, né accessoria, veniva giu<strong>di</strong>catainvalida (sicché dovesse ritenersene la scin<strong>di</strong>bilità per salvare il patto): con il che lamotivazione fin qui offerta poteva <strong>di</strong>rsi (sul tema) conclusa e certamente sufficiente asorreggere <strong>di</strong> per sé la conseguente statuizione.Ed in effetti il prosieguo <strong>della</strong> motivazione era introdotto da un "se" e veniva aggiunto -comprensibilmente, nella logica <strong>di</strong> un lodo <strong>di</strong> equità - in evidente, non necessario subor<strong>di</strong>ne,al fine <strong>di</strong> convincere dell'esattezza <strong>della</strong> statuizione finale anche chi volesse "dubitare <strong>della</strong>vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> qualche clausola".Orbene, ad una <strong>Corte</strong> “non pregiu<strong>di</strong>cata” sarebbe bastato fermarsi a queste riflessioni perrespingere il motivo <strong>di</strong> nullità concernente la pretesa violazione <strong>di</strong> norme fondamentali.E del resto, esclusa la <strong>di</strong>retta violazione delle ben in<strong>di</strong>viduate norme fondamentali, esclusierrori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sostanziale nell'interpretazione od applicazione <strong>di</strong> quelle norme o <strong>di</strong> quelpatto, esclusi vizi <strong>di</strong> omessa o carente motivazione sulle clausole del patto, a ben vederetutte le sparse censure dell'impugnazione relative all'interpretazione del contratto offertadagli arbitri si riferivano a pretesi errori <strong>di</strong> fatto.Trattavasi però <strong>di</strong> ipotetici errori certamente irrilevanti rispetto ad un lodo d'equità, il cuigiu<strong>di</strong>zio circa i presupposti <strong>di</strong> fatto dell'applicazione delle norme <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, seappunto motivato logicamente e sulla scorta <strong>di</strong> "regole giuri<strong>di</strong>che" corrette, rimanevaincensurabile da parte <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> dell’impugnazione (limite <strong>di</strong> sindacato <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> afronte <strong>di</strong> un lodo rituale <strong>di</strong> equità - Cass., 8 novembre 1984, n. 5637).Per superare questo evidente ostacolo o comunque forzare questo limite espressamenteposto dal legislatore, gli impugnanti Formenton sostenevano - rispondendo a CIR nelle loroconclusionale e replica - che, invece, in un giu<strong>di</strong>zio d'impugnazione <strong>di</strong> un lodo rituale,ancorché <strong>di</strong> equità, quando si facesse questione <strong>di</strong> nullità per violazione delle normefondamentali <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, fosse possibile per la <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> "un accertamentosenza limitazioni, che spazia dal fatto alle valutazioni, compresa l'interpretazione delcontratto e <strong>della</strong> clausola compromissoria".175

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