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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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erano) rilevanti le contrad<strong>di</strong>zioni interne alla motivazione <strong>di</strong> un lodo, non sussisteva infatti –avrebbe osservato la <strong>Corte</strong> - la contrad<strong>di</strong>zione denunciata a pagg. 47-48 <strong>della</strong> citazione,dove, non a caso, veniva citato il passo <strong>di</strong> pag. 70 del lodo circa la funzione principale delpatto, ma non l'eventuale altro passo che sarebbe stato in contrad<strong>di</strong>zione con lo stesso. Névi era contrad<strong>di</strong>zione tra l'affermazione che ai soci <strong>di</strong> minoranza Formenton si intendevaassicurare una "incidenza maggiore <strong>di</strong> quella corrispondente all'entità <strong>della</strong> partecipazione" ela successiva esatta in<strong>di</strong>viduazione <strong>della</strong> tipologia ed oggetto <strong>di</strong> quelle determinate delibere atal fine sindacate. Non sussisteva neppure l'omessa o contrad<strong>di</strong>ttoria motivazione denunciataa pag. 49 <strong>della</strong> citazione: in tema <strong>di</strong> clausole concernenti la nomina e revoca degliamministratori, ampia e coerente era la motivazione portata dal lodo a sostegno <strong>della</strong> lorovali<strong>di</strong>tà, laddove <strong>di</strong>stingueva le <strong>di</strong>verse clausole rispettivamente concernenti la Mondadori ele altre "società", laddove precisava che il patto atteneva alla designazione e non già allanomina, laddove, infine, chiariva che i futuri amministratori non assumevano vincoli esottolineava che non vi era specifico rinvio sul punto dall'art. 5 all'art 2.Una <strong>Corte</strong> non corrotta avrebbe insomma constatato che ogni singola asserzione degli arbitriera ancorata alla lettera del patto <strong>di</strong> sindacato <strong>di</strong> volta in volta richiamata: ogni asserzioneappariva motivata e coerente.Infine, non sussisteva quella che veniva in<strong>di</strong>cata come la principale carenza ocontrad<strong>di</strong>ttorietà <strong>della</strong> motivazione, in tema cioè <strong>di</strong> scin<strong>di</strong>bilità del patto <strong>di</strong> sindacato.Ma, prima ancora <strong>di</strong> constatare come tale vizio del lodo non sussistesse, una <strong>Corte</strong>"normale" avrebbe rilevato che questa censura attingeva un passaggio <strong>della</strong> motivazione dellodo non essenziale, denunciava, cioè, un vizio relativo ad un argomento introdotto dagliarbitri solo ad abundantiam. Infatti, al termine <strong>della</strong> puntuale e <strong>di</strong>ffusa valutazione <strong>di</strong> tutto ilcontenuto del patto, il lodo concludeva in termini lapidari: "l'esame <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina volutadalle parti per i loro rapporti durante il periodo successivo alla scadenza del patto <strong>di</strong>sindacato AMEF o, comunque, in vista <strong>della</strong> situazione che allora si sarebbe verificata"(quin<strong>di</strong>, dell'intera <strong>di</strong>sciplina, in ogni sua parte) "conduce, in definitiva, a ritenere che,anche volendo ravvisare, all'interno <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sciplina, l'esistenza <strong>di</strong> un patto <strong>di</strong> sindacato174

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