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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Rinviando alla lettura integrale del lodo per gli ulteriori, specifici argomenti <strong>di</strong>merito partitamente addotti a sostegno delle vali<strong>di</strong>tà delle singole clausole, la <strong>Corte</strong>chiamata a giu<strong>di</strong>care dell’impugnazione avrebbe poi messo in evidenza che ilCollegio arbitrale aveva, inoltre, accertato il carattere meramente obbligatorio dellepattuizioni che la convenzione conteneva, nel senso che essa obbligava solo le due particontraenti fra loro ed in nessun modo influiva sulla struttura ed il funzionamentodelle società; era vero che le parti si obbligavano a consegnare le azioni sindacate aduna società fiduciaria, la Plurifid, ma questa avrebbe potuto esprimere il voto inassemblea solo a seguito <strong>di</strong> "in<strong>di</strong>cazioni congiunte" dei paciscenti, nessuno dei qualiveniva ad essere espropriato del suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e <strong>della</strong> influenza determinante <strong>di</strong>questo: infatti, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni congiunte, e cioè <strong>della</strong> concordeespressione <strong>della</strong> decisione da parte dei due contraenti, la società fiduciaria avrebbedovuto astenersi dal voto. Non ricorreva pertanto, secondo il Collegio arbitrale - cheaveva svolto una valutazione <strong>di</strong> fatto – un’ipotesi <strong>di</strong> sindacato <strong>di</strong> voto ad efficacia c.d.reale.Il lodo aveva poi osservato che tutta la "ratio" del patto stava nell'intento delleparti <strong>di</strong> attribuire garanzie alla famiglia Formenton nel quinquennio successivo allaesecuzione <strong>della</strong> permuta, allorché CIR avrebbe avuto oltre il 50,01 % delle azionior<strong>di</strong>narie AMEF e quin<strong>di</strong> il controllo tanto <strong>di</strong> quest'ultima come <strong>della</strong> Mondadori,mentre alla famiglia Formenton sarebbe rimasto circa il 10 % delle azioni or<strong>di</strong>narieMondadori: i patti non facevano altro che conferire alla minoranza facoltà e garanzie“maggiori” che qualsiasi statuto societario avrebbe ben potuto prevedere.Pertanto il Collegio arbitrale ravvisava, dopo una loro analisi in fatto, la pienavali<strong>di</strong>tà dei contestati patti <strong>di</strong> sindacato contenuti agli artt. 2 e 5 <strong>della</strong> convenzione21.12.1988. Tali clausole, dunque, non erano nulle, perché in concreto non violavanonessuna norma fondamentale.E va sottolineato che i "principi" (le norme fondamentali) che il lodo assumeva comeparametri per misurare su <strong>di</strong> essi la vali<strong>di</strong>tà delle clausole erano così <strong>di</strong>chiarati: "deveritenersi ammesso e lecito il sindacato <strong>di</strong> voto che non porti allo svuotamento permanente171

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