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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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A ciò non si opponeva la <strong>di</strong>chiarata inscin<strong>di</strong>bilità (art. 9), che propriamente (secondo letterae collocazione) si riferiva unicamente alla connessione tra le clausole da art. 3 ad art. 6(quelle dell'art. 5 erano considerate autonomamente in quanto <strong>di</strong>sciplinavano i rapporti “aregime” dopo la permuta, successivi quin<strong>di</strong> alla fase transitoria) che riguardavano laregolazione dei rapporti per il periodo successivo alla scadenza del patto <strong>di</strong> sindacato AMEFe, dall'altro lato, la pattuizione <strong>di</strong> permuta.Una <strong>Corte</strong> “normale” avrebbe dunque preso atto <strong>di</strong> tali affermazioni del lodo, per unverso tutte ampiamente, logicamente, comprensibilmente motivate, nella legittima, anzidovuta, interpretazione del contratto sottoposto agli arbitri e, per altro verso, tutteespressamente ipotetiche, giacché ancora <strong>di</strong> nessuna clausola del contratto, neppuresecondaria o accessoria, era stata rilevata la nullità.Solo una volta poste queste premesse, il lodo iniziava (pp. 66 ss.) l'esame delle singoleclausole <strong>di</strong> cui all'art. 5 ed all'art. 2: tutte queste clausole, come in<strong>di</strong>cate lettera dopolettera, nessuna esclusa, erano considerate valide in quanto recavano previsioni contenuteentro limiti <strong>di</strong> tempo e <strong>di</strong> oggetto “convenienti”; infatti, quelle contenute nell'art. 2 <strong>della</strong>convenzione erano state previste dalle parti in vista <strong>della</strong> scadenza <strong>della</strong> convenzioneAMEF del 6.1.1986 e quin<strong>di</strong> avevano una durata limitata (fino al 31.12.1990) ederano destinate a <strong>di</strong>ssolversi al momento in cui (31.12.1990) il patto <strong>di</strong> sindacatoAMEF sarebbe cessato e avrebbe avuto esecuzione la promessa <strong>di</strong> permuta <strong>di</strong> cuiall'art. 3 <strong>della</strong> convenzione. Anche le clausole <strong>di</strong> cui all'art. 5 avevano una duratamassima limitata e, comunque, dal patto i Formenton potevano liberarsi con unpreavviso <strong>di</strong> sei mesi (art. 5, comma 8), mentre CIR poteva sciogliersi dal pattocedendo in tutto o in parte la sua partecipazione azionaria. Anche l’oggetto, e cioè ledelibere per cui vigeva il sindacato, era circoscritto: infatti le delibere, <strong>di</strong> cui allelettere c), d), e) f) e g) dell'elenco <strong>di</strong> cui all'art 2, richiamate dall'art.5, eranoestranee alla competenza dell'assemblea or<strong>di</strong>naria ed erano invece relative a delibere<strong>di</strong> competenza dell'assemblea straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> rara verificazione; quelle <strong>di</strong> cui allelettere a) e b) concernevano materie estranee “all’inderogabile or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong>competenze e funzioni degli organi sociali” (p. 77).170

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