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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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<strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong> aderire, dottrina che aveva precisato ed attenuato il rigore dei principidell'in<strong>di</strong>sponibilità del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e dell'inderogabilità del metodo assembleare: sitrattava <strong>di</strong> un brillante ed anche lungimirante panorama sul tema, che tuttavia - si ba<strong>di</strong> - nonsorreggeva ancora nessuna concreta statuizione. Difatti, all'inizio del par. IV il lodoprecisava che "quanto testé detto non è certo sufficiente per ritenere legittimo qualsiasisindacato <strong>di</strong> voto...la vali<strong>di</strong>tà o meno <strong>di</strong> quei patti deve essere verificata in relazione allespecifiche fattispecie...occorre esaminare caso per caso il contenuto dei singoli accor<strong>di</strong> perverificare se, e in quali limiti, essi si pongano in conflitto con norme inderogabili dell'istitutoazionario o in contrasto con l'interesse sociale".Assunto ineccepibile – avrebbe approvato una <strong>Corte</strong> non corrotta - conforme al pacificoinsegnamento <strong>della</strong> S.C. ed evocato anche, come si è visto, dagli stessi Formenton in sede <strong>di</strong>impugnazione.Altrettanto ineccepibile era l'altro criterio <strong>di</strong>chiarato dal lodo come premessa all'esame delcaso specifico, e cioè che bisognava poi comunque valutare "se l'eventuale invali<strong>di</strong>tà delpatto <strong>di</strong> sindacato o <strong>di</strong> taluna delle sue clausole si comunichi all'intera convenzione o seinvece questa rimanga salva nella parte non coinvolta nell'invali<strong>di</strong>tà".In proposito, il richiamo al principio <strong>di</strong> conservazione appariva più che giustificato: unaclausola in ipotesi accessoria e secondaria del patto, che violasse una norma fondamentale <strong>di</strong>or<strong>di</strong>ne pubblico, non comportava la caducazione “tout court” <strong>di</strong> tutto il patto. I Formenton(in replica) avevano sostenuto che il principio <strong>di</strong> conservazione del contratto non si sarebbeapplicato in questo caso <strong>di</strong> "illiceità" e non <strong>di</strong> nullità, traendone argomento dall'art 1424 CC:in questo caso, però, non si trattava <strong>di</strong> "convertire" alcunché, ma semplicemente, in tesi, <strong>di</strong><strong>di</strong>chiarare nulle alcune clausole, ablare quelle illecite e conservare le altre.Il lodo forniva quin<strong>di</strong> una "lettura complessiva" del patto, in<strong>di</strong>viduandone lo "scopoprincipale" secondo gli interessi e le intenzioni delle parti, per dedurne subito che "se ancheper mera ipotesi si dovessero ritenere nulle alcune delle pattuizioni previste nell'art. 2 <strong>della</strong>convenzione (quelle relative al periodo transitorio) nessuna influenza ciò avrebbe sullerimanenti pattuizioni <strong>della</strong> convenzione", dal momento che le parti avrebbero egualmenteconcluso la convenzione pur senza quella parte in ipotesi nulla.169

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