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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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G. O. Infatti, come sottolineava la giurisprudenza proprio <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong>Roma (26.2.1979 - in archivio giuri<strong>di</strong>co arbitrato 1979 II 396) “l'art. 819 c.p.c.,nell'escludere che gli arbitri possano giu<strong>di</strong>care anche solo incidentalmente su unaquestione che non può formare oggetto <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio arbitrale, si riferisce chiaramentealle questioni incidentali o pregiu<strong>di</strong>ziali, dalla cui soluzione <strong>di</strong>pende il merito <strong>della</strong>controversia, e non alle questioni <strong>di</strong> rilevanza esclusivamente processuale, la cuivalutazione è riservata agli arbitri al pari <strong>di</strong> ogni altro giu<strong>di</strong>ce, che deve premetterealla decisione <strong>di</strong> merito la valutazione delle eccezioni sulla regolare prosecuzione delgiu<strong>di</strong>zio stesso”.Il punto, del resto, appariva scontato, tenuto anche conto del principio dell’autonomia<strong>della</strong> clausola compromissoria: vale appena aggiungere che la questione è stataaffrontata anche dalla stessa <strong>sentenza</strong> “corrotta” <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma e che lacensura è stata <strong>di</strong>sattesa perfino da questa.Ad una <strong>Corte</strong> “normale” anche il secondo articolato motivo d’impugnazione sarebberisultato palesemente infondato: gli arbitri, secondo la prospettazione dei Formenton,avrebbero infatti violato norme fondamentali <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico - anche a volerammettere che tutte quelle evocate dai Formenton fossero veramente tali, ciò che nonera certo neppure per l'epoca, come si è già accennato - se avessero affermato che, adesempio, erano vali<strong>di</strong> i sindacati <strong>di</strong> voto ad efficacia reale, o quelli che svuotavanol'assemblea, o quelli che negavano il principio maggioritario etc.: il lodo aveva inveceespressamente riconosciuto l'esistenza, la portata, l'inderogabilità <strong>di</strong> tutte le normefondamentali evocate dai Formenton in tema <strong>di</strong> struttura e funzionamento delle società <strong>di</strong>capitali (con un rigore che alla sensibilità o<strong>di</strong>erna appare fin eccessivo); aveva solo negato, ilche è cosa ben <strong>di</strong>versa, che nel caso <strong>di</strong> specie quel concreto patto ne violasse anche solouna.Esaminando infatti il provve<strong>di</strong>mento impugnato, si rilevava che, dopo aver compiutamente efedelmente riportato i rilievi mossi dai convenuti Formenton in or<strong>di</strong>ne agli artt. 2 e 5 delpatto, il lodo (par. III) esponeva e commentava i "principi dottrinali e giurisprudenziali intema <strong>di</strong> sindacati azionari", dando conto dell'evoluzione più "liberale" <strong>della</strong> dottrina, cui168

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