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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Sul tema dei limiti del giu<strong>di</strong>zio d'impugnazione del lodo, CIR svolgeva ancora rilievi nellaconclusionale (pag. 77: non erano ammissibili censure relative a pretese violazioni da partedegli arbitri delle norme sull'interpretazione dei contratti) e nella replica (pagg. 18 segg.:anche gli arbitri <strong>di</strong> equità erano tenuti al rispetto delle norme imperative; il controllo delgiu<strong>di</strong>ce dell'impugnazione sull'osservanza delle norme imperative da parte degli arbitri nonsi estendeva però alla qualificazione <strong>della</strong> fattispecie - se non "nei limiti in cui era investitadalla censura <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong> principi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico" -, non investiva anche il giu<strong>di</strong>zio<strong>di</strong> fatto, nella specie non investiva comunque il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> scin<strong>di</strong>bilità).CIR insisteva, poi, in più passi sulla compiutezza, logicità, comprensibilità dellemotivazioni del lodo. Sottolineava che l'atto d'intervento <strong>di</strong> Fininvest ed altri erainammissibile ed infondato.Orbene, a fronte <strong>di</strong> tali argomenti, una <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> scevra da anomale patologienon avrebbe potuto che decidere, alla luce <strong>della</strong> normativa all’epoca vigente e deiriferimenti giurisprudenziali <strong>di</strong>sponibili, nei termini che seguono.Il primo motivo (nullità del lodo - violazione dell'art. 819 CPC nella formulazione alloravigente- per aver giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> una questione pregiu<strong>di</strong>ziale che doveva essere rimessa algiu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario) era ra<strong>di</strong>calmente infondato. Infatti, pur ammesso che la violazionedell'art. 819 CPC (in tema <strong>di</strong> “questioni incidentali” esorbitanti dalla competenzaarbitrale) costituisse ammissibile motivo <strong>di</strong> nullità del lodo (la dottrina dell'epocaperaltro ne dubitava, giacché l'inosservanza dell'art. 819 CPC non era richiamatanell'elenco dei casi <strong>di</strong> nullità dell'art. 829 CPC), la <strong>Corte</strong> si sarebbe chiesta quale fosse la"questione che a norma dell'art 806 CPC ( “compromesso”) non può (poteva) costituireoggetto <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio arbitrale": infatti, l'impugnazione dei Formenton sul punto non erachiarissima. Questione <strong>di</strong> tal genere non era certo quella relativa alla competenza degliarbitri, né quelle concernenti la vali<strong>di</strong>tà <strong>della</strong> clausola compromissoria, né quelle relativeall'applicazione delle norme fondamentali che, anzi, gli arbitri, anche <strong>di</strong> equità,dovevano appunto osservare: era infatti pacifico che questi potessero esaminare edecidere eccezioni o questioni attinenti alla loro competenza e/o alla vali<strong>di</strong>tà <strong>della</strong>clausola compromissoria, senza necessariamente doverle rimettere pregiu<strong>di</strong>zialmente al167

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