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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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A fronte <strong>di</strong> siffatta impugnazione del lodo, CIR aveva replicato sottolineando i limiti delgiu<strong>di</strong>zio <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> su un lodo <strong>di</strong> equità (comparsa <strong>di</strong> cost., pagg. 28 ss.): ne conseguiva cheera precluso il sindacato sugli errori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, salvo che per l'osservanza delle normefondamentali; erano precluse le censure che investissero l'accertamento e la valutazione<strong>della</strong> concreta volontà contrattuale, che evocassero pretesi errori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sulle norme"interpretative", che riguardassero l'accertamento o la valutazione degli inadempimenticontestati tra le parti.Secondo CIR comunque era insindacabile quel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> scin<strong>di</strong>bilità formulato dagli arbitri(con comprensibile e coerente motivazione), giu<strong>di</strong>zio sufficiente a reggere le lorostatuizioni: l'unico errore "<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto", non <strong>di</strong> fatto, evocato sul punto - che tra l'altro nonsussisteva – riguardava, in tesi, l'art. 1419 CC e non una noma fondamentale <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nepubblico; in ogni caso, esclusa la "assenza" <strong>di</strong> motivazione, la contrad<strong>di</strong>zione segnalata - checomunque non sussisteva - era solo interna alla motivazione.CIR proseguiva poi contestando congiuntamente le prime due censure avversarie: ricordaval'autonomia <strong>della</strong> clausola compromissoria, riba<strong>di</strong>va la competenza degli arbitri (a pagg.40-41 era ben chiarita la <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> piani tra quello <strong>della</strong> nullità <strong>della</strong> clausolacompromissoria, quello <strong>della</strong> questione <strong>di</strong> competenza degli arbitri e quello <strong>della</strong> eventualenullità del lodo per aver considerato valido un contratto "illecito"). Solo nella valutazione<strong>della</strong> liceità/illiceità del contratto, evidenziava CIR, gli arbitri <strong>di</strong> equità dovevanopronunciare "secondo <strong>di</strong>ritto". Seguiva un esame in dettaglio <strong>di</strong> tutte le pattuizioniparasociali <strong>di</strong> cui agli artt. 2 e 5, per riba<strong>di</strong>re, in sostanza, che ciascuna <strong>di</strong> esse era lecita inquanto non contrastante con le norme fondamentali.CIR contestava anche il terzo motivo avversario, in nome <strong>della</strong> insindacabilità dellevalutazioni del lodo <strong>di</strong> equità in tema <strong>di</strong> adempimenti/inadempimenti e loro importanza.Inammissibile e comunque manifestamente infondata era la censura del preteso errore <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto (violazione dell’art 112 CPC) per cui, secondo i Formenton, la domanda <strong>di</strong>accertamento del loro obbligo non poteva essere neppure esaminata dopo aver respinto ladomanda ex 2932 CC.166

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