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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Il par. 10 - pur inserito all'interno del motivo 2 - denunciava un <strong>di</strong>verso profilo <strong>di</strong> nullità dellodo (quin<strong>di</strong>, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto sosteneva CIR, il motivo <strong>di</strong> censura c'era, anche se non"catalogato" ovvero qualificato con chiarezza): non si trattava <strong>della</strong> violazione <strong>di</strong> normefondamentali <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, ma <strong>della</strong> sua "contrad<strong>di</strong>ttoria" ed "oscura" motivazionecirca la scin<strong>di</strong>bilità del patto, che per un verso (errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, 829, 2° comma) avevaviolato la regola <strong>di</strong> cui all'art. 1419 CC che impe<strong>di</strong>va <strong>di</strong> indagare sulla scin<strong>di</strong>bilità inpresenza <strong>di</strong> una contraria volontà delle parti e, per altro verso, era così contrad<strong>di</strong>ttoria da"rendere oscuri gli stessi fondamenti dell'argomentare"; gli specifici punti contrad<strong>di</strong>ttori<strong>della</strong> motivazione (che avrebbero dovuto renderla ad<strong>di</strong>rittura solo apparente) eranoin<strong>di</strong>viduati dai Formenton rispettivamente alle pagg. 64 e 82 del lodo.3) II terzo motivo <strong>di</strong> nullità del lodo denunciava la “violazione dell’art. 829, n. 4 e 5 c.p.c.anche in relazione all’art. 823, n. 3, c.p.c.” e riguardava la statuizione <strong>di</strong> accertamentodell'obbligo dei Formenton <strong>di</strong> trasferire le azioni - che, in tesi, non poteva essere pronunciataavendo il lodo negato la richiesta statuizione ex art. 2932 c.c. (errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, forse intesocome violazione dell’art. 112 CPC) - e l'errato rigetto <strong>della</strong> domanda riconvenzionale <strong>di</strong>risoluzione dei Formenton a causa <strong>di</strong> un'asserita "considerazione atomisticadell'inadempimento <strong>della</strong> CIR". Infine (pag. 75), veniva allegata la nullità del lodo ex art.829, n. 4, per aver omesso <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care secondo equità.Intervenivano poi anche soggetti terzi, fra i quali Fininvest, che facevano valere due <strong>di</strong>stinteposizioni soggettive: il proprio <strong>di</strong>ritto convenzionale a che i titoli AMEF “vincolati”all’accordo 6.1.1986 non venissero “dagli attuali titolari alienati sotto qualsiasi forma o perqualsiasi titolo…”, nonché il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione in or<strong>di</strong>ne ai titoli azionari AMEF. In virtù<strong>di</strong> tale assunta lesione svolgevano azione risarcitoria “per il solo fatto che le contropartiavessero posto in essere un contratto che aveva vanificato il patto AMEF svuotandolo <strong>di</strong>contenuto e <strong>di</strong> significato…” (note <strong>di</strong> replica pag. 38 – doc. Fininvest 92). Affermavano laammissibilità dell’intervento, citando a loro favore, a fronte <strong>della</strong> copiosa giurisprudenzacontraria, unicamente Cass. 28.9. 1984 n.4820 e Cass. 24.11.1976 n. 4431. Ponevano inevidenza l’insufficienza <strong>di</strong> autonome azioni per tutelare la loro posizione. Chiedevano,nella sostanza, la caducazione del lodo stante la sua inopponibilità a loro stessi.165

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