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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Circa appunto il senso e la funzione complessivi del patto ritenuti dagli arbitri, a pagg.47-48 veniva denunciata una contrad<strong>di</strong>zione tra due passi <strong>della</strong> motivazione, cioè - si noti -una contrad<strong>di</strong>zione "interna alla motivazione". A pag. 49 veniva stigmatizzata l'erratainterpretazione <strong>della</strong> clausola del patto <strong>di</strong> cui all'art. 2, lett. b): in tesi la lettura offerta dagliarbitri (che la clausola si riferisse agli amministratori delle sole società controllate) non eramotivata.A pagg. 52 ss. la citazione Formenton riconosceva anche che, secondo il lodo, il sindacato <strong>di</strong>voto in esame non era né a maggioranza, né ad efficacia reale ("tipo <strong>di</strong> sindacato che ilcollegio ha mostrato nonostante tutto <strong>di</strong> non voler ritenere valido"), ma contestava ancoral'interpretazione del patto <strong>di</strong> sindacato fatta sul punto dagli arbitri.A pag. 53 veniva denunciato come vizio <strong>di</strong> nullità del lodo il mancato esame <strong>della</strong>circostanza per cui i pacchetti azionari in capo ai Formenton ed a Persia fossero <strong>di</strong>stinti (siprecisa da subito però che si tratterebbe comunque <strong>di</strong> un <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> "omessa argomentazione"- gli arbitri non avrebbero risposto a questo argomento addotto dai convenuti nelle loromemorie - non certo <strong>di</strong> "omessa pronuncia").A pagg. 55 ss. veniva poi evidenziato un ulteriore profilo <strong>di</strong> nullità; il patto <strong>di</strong> sindacatoledeva le competenze degli organi <strong>di</strong> gestione, la cui "libertà" era garantita da normeinderogabili: l'impugnazione dava atto, però, che il lodo negava che fosse violata tale libertà(non affermava, cioè, che fosse valido un patto che la ledesse), e quin<strong>di</strong> ne faceva ancorauna volta un problema <strong>di</strong> interpretazione delle clausole del patto <strong>di</strong> sindacato. Analogamentesi considerava (nel paragrafo 7), per la clausola che rimetteva alcune deliberazioni ad uncomitato <strong>di</strong> esperti, che essa fosse contraria alla norma fondamentale che vietaval'usurpazione dei poteri del CdA.Anche il par. 8 dell'atto <strong>di</strong> citazione concerneva <strong>di</strong>chiaratamente un profilo <strong>di</strong>"qualificazione del contratto" o, meglio, <strong>di</strong> interpretazione del suo senso complessivo (gliarbitri avrebbero trascurato la circostanza <strong>di</strong> fatto per cui CIR apportava al sindacato solo il40% delle azioni).Il par. 9 denunciava il mancato ricorso all'equità (se era nullo il precedente sindacato AMEF,per equità doveva <strong>di</strong>rsi nullo anche il patto Formenton-CIR).164

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